Lettera di messa in mora all'assicurazione: atto giuridico in senso stretto o atto negoziale?

Mercoledi 18 Ottobre 2017

Può il minore conferire mandato all'esercente la potestà affinchè questi incarichi un legale per inviare la lettera di messa in mora all'assicurazione ai fini del risarcimento dei danni?

Su tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24077 del 13 ottobre 2017.

Il caso: Il Giudice di Pace dichiarava improcedibile la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. C. G. -in qualità di esercente la potestà sulla figlia E.G.- e dalla stessa E.G. volta ad ottenere il risarcimento dei danni da quest'ultima patiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta come terza trasportata.

Il Tribunale, adito in appello, dichiarava inammissibile il gravame in via principale interposto dal sig. C.G., nella qualità, nonché rigettava quello proposto da E.G. nelle more divenuta maggiorenne.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C.G. e la E.G. propongono ricorso per cassazione, lamentando "violazione e falsa applicazione" dell’art. 22 L. n. 990 del 1969 (ora 148 cod. ass.), 2054 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria" motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

In particolare per i ricorrenti il giudice di appello era incorso in errore nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni era stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore G.E.; osservano i ricorrenti che :

a) la richiesta su incarico della minore è comunque valida, in quanto "la richiesta di risarcimento del danneggiato alla assicurazione del danneggiante, a mezzo lettera raccomandata quale condizione di proponibilità dell’azione... ai sensi e nei termini di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né una proposta transattiva;”

b) di conseguenza l’indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome e per conto del danneggiato, pure se privo di procura scritta, o se lo stesso sia minorenne.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, sul punto rilevano che:

  • in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesimo, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto negoziale:

  • il minore è senz’altro capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto (non negoziali), e cioè gli atti (dichiarazioni di scienza, comunicazioni, ecc..) che costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati (principalmente) dalla legge, non essendo richiesta, per il relativo compimento, la capacitò di agire (diversamente che per l’atto negoziale);

  • gli effetti possono essere favorevoli o sfavorevoli, per cui la validità degli atti giuridici in senso stretto posti in essere dall’incapace di agire e dal minore d’età in particolare incontra il limite del pregiudizio che dal relativo compimento o ricezione possa al medesimo derivargli;

  • dalla richiesta ex art. 22 L. n. 990 del 1969 certamente non conseguono per l’autore effetti sfavorevoli, essendo essa volta all’acquisto e alla salvaguardia - determinando l’interruzione della prescrizione - del diritto al risarcimento dei danni da r.c.a., per cui del relativo compimento il minore deve ritenersi senz’altro capace;

  • analogamente per il mandato conferito (come nella specie) ad un legale o a un terzo incaricato: trattandosi di mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atto giuridico stragiudiziale in nome e per conto del mandante, da esso non può derivare pregiudizio al mandante minore d’età;

  • avendo il giudice dell’appello disatteso i suindicati principi, per la Corte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

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