Al titolare del “foglio rosa” non puo’ essere sospesa la patente

Giovedi 19 Ottobre 2017

Al titolare del “foglio rosa” non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per violazioni di norme del codice della strada.

Così si è espressa la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 47589/2017, depositata il 16 ottobre 2017.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità trae origine dall’appello promosso da un guidatore, il quale al momento dei fatti era titolare solo del foglio rosa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale con la quale gli era stata sospesa la patente di guida per 1 anno e 4 mesi. Secondo il ricorrente, titolare del solo foglio rosa, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la sanzione della sospensione della patente di guida in quanto il semplice foglio rosa non può ritenersi patente di guida.

LA DECISIONE: Secondo la Corte di Cassazione:

  1. “Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che  discenda  per  Iegge da illeciti posti in essere con  violazione  delle  norme  sulla  circolazione stradale, a chi  li  abbia  commessi  conducendo  veicoli  per  la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata  mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso” (Sez. U,  n.  12316  del 30/01/2002 - dep. 29/03/ 2002, Fugger, Rv. 22103901; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/ 09/ 2006  - dep. 04/11/2006,  Fiolo, Rv.  23537201  e  Sez.  4,  n.  19413  del  29/ 03/ 2013  -  dep.  06/ 05/ 2013, Cologna, Rv. 25508101);

  2. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può intervenire solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto;

  3. Il  foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente;

Sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto il ricorso promosso dal guidatore fondato ed ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida, affermando il seguente principio  di  diritto:  “Non  può  essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con  violazione  delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa (nella specie la patente è stata successivamente conseguita)”.

Allegato:

Cass. penale Sez. III, Sentenza del 16/10/2017 n.47589

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