Il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale.
| Lunedi 17 Novembre 2025 |
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36929 del 12 novembre 2025.
Il caso: Il Giudice di Pace di Brescia condannava alla pena di giustizia oltre statuizioni civili Tizia per il reato di cui agli artt. 582,585 in relazione all’art. 577 comma 1 n.1 cod. pen. per avere colpito con un pugno al volto il convivente provocandogli lesioni (frattura pluriframmentaria pavimento ordinario sinistro) giudicate guaribili in giorni 30.
Avverso la decisione propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione di legge in ordine alla competenza del Tribunale per il reato contestato.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, precisa che:
a) l' art. 577 comma primo cod. pen. secondo la formulazione come modificata dall’art 2 legge 4/2018 si riferisce ai fatti commessi contro “l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
b) la sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale ha dovuto incidere sulla competenza del giudice di pace, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 274 del 2000, e successive modificazioni, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, cod. pen., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., nonché, in via consequenziale, del medesimo art. 4 cit., nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.
c) con la pronuncia della Corte costituzionale il "catalogo" delle fattispecie di lesioni volontarie attribuite alla cognizione del giudice di pace si è ristretto ulteriormente, con finalità di coerenza complessiva della risposta dell'ordinamento: di conseguenza la competenza del giudice di pace in materia di lesioni personali è esclusa se i fatti sono stati commessi ai danni del convivente stabile.