Interventi e ristrutturazioni: quali informazioni vanno trasmesse all'ENEA

dott. Luca De Franciscis.
Mercoledi 24 Aprile 2019

Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito volto a conoscere le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico.

Con la risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 l’Agenzia D.E. chiarisce che la trasmissione delle informazioni all’ENEA riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili e, quindi, non vanno trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.

L’obbligo della trasmissione è prevista, invece, per la trasmissione delle informazioni relative all’acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, atteso che le relative spese danno diritto alla detrazione – attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo delle spese medesime non superiore a 10.000 euro.

Il Ministero dello sviluppo economico, ha tolto ogni dubbio e sanato, per così dire, il mancato invio delle informazioni all’ENEA, al fine di poter beneficiare della detrazione al 50% delle spese sostenute. Ha ritenuto che le informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico “seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.

Attenzione, però, perché è stata sanata la mancata trasmissione all’ENEA ma non l’obbligo di conservare la documentazione a supporto dei lavori di ristrutturazione eseguiti. L’ADE può sempre richiederli a dimostrazione dei lavori eseguiti.

Dopo aver chiarito che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA non fa perdere il diritto alle detrazioni agevolative, sebbene obbligatoria, facciamo un breve excursus delle agevolazioni sulla ristrutturazione del patrimonio edilizio.

Agevolazioni patrimonio edilizio

Dal 26 giugno 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2019 (salvo proroghe) è possibile usufruire della detrazione d’imposta del 50% delle spese sostenute per lavori eseguiti su singole unità abitative, con un massimo di spesa di € 96.000 per ciascuna unità abitativa, ripartite con uguali quote in 10 anni.

Chi può accedere all’agevolazione.

Possono richiedere l’agevolazione tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF, che possiedono sull’immobile un titolo idoneo e, quindi, oltre al proprietario rientrano:

- nudi proprietari;

- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- i locatari o comodatari;

- i soci di cooperative divise e indivise;

- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

- i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

La detrazione spetta anche per coloro che eseguono i lavori in proprio, ma limitatamente alle spese per l’acquisto dei materiali necessari per la ristrutturazione.

I lavori agevolabili ammessi.

Rientrano nell’agevolazione della detrazione d’imposta del 50%, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.

Il caso più ricorrente è quello della manutenzione straordinaria.

L’Agenzia delle Entrate specifica che rientrano gli interventi per le modifiche per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Seguono esempi di manutenzione straordinaria:

- installazione di ascensori e scale di sicurezza;

- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;

- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;

- rifacimento di scale e rampe;

- interventi finalizzati al risparmio energetico;

- recinzione dell’area privata;

- costruzione di scale interne.

L’agevolazione si arricchisce per l’applicazione di un’Iva ridotta al 10% e si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sui beni necessari per i lavori di manutenzione, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto e non siano considerati beni significativi.

Nel caso in cui l’appaltatore fornisca “beni significativi” l’aliquota ridotta al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione lavorativa e quello dei beni stessi.

I beni significativi.

La circolare dell’ADE n. 15/E del 12.07.2018 individua espressamente quali sono i beni significativi e li elenca:

- ascensori e montacarichi;

- infissi esterni ed interni;

- caldaie;

- videocitofoni;

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

- sanitari e rubinetterie da bagno;

- impianti di sicurezza.

Per altre delucidazioni sui “beni significativi” si rinvia alla circolare sopra citata.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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