Indennità di trasferimento al rientro dalla missione all'estero

Spetta il pagamento dell'indennità di trasferimento ex L. 86/2001 al personale che al rientro da una missione di lungo periodo all'estero sia trasferito in una sede differente da quella in cui prestava originariamente servizio.

Mercoledi 30 Aprile 2025

Il Tar Sezione Autonoma di Bolzano in data 18.04.2025 ha accolto il ricorso proposto al fine di ottenere l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 a seguito del rientro da missione all’estero in sede differente da quella originaria.

I ricorrenti, militari dell’Esercito italiano assistiti dall’Avv. Danilo Argeri, erano stati assegnati in servizio pluriennale all’estero e, al momento del rientro in Italia, erano stati trasferiti presso sedi differenti da quelle alle quali erano in forza prima della partenza. Alla richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. 86/2001 in caso di trasferimento d’autorità, l’Amministrazione militare aveva opposto diniego sostenendo che a seguito dell’avvenuta abrogazione del 4° comma dell’art. 1 della legge n. 86/2001 - che estendeva l’indennità a beneficio del personale impegnato all’estero al momento del rientro in Italia a prescindere dalla sede di servizio - l’indennità non fosse più dovuta in ogni caso di rientro dalla missione estera.

La difesa dei ricorrenti, al contrario, ha sostenuto che in caso di trasferimento presso una sede differente dalla primigenia si configura un trasferimento d’autorità rispetto al quale trova applicazione il regime ordinario contemplato dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 86/2001. E ciò anche in considerazione della ratio sottesa a tale disposizione tesa ad alleviare i disagi di carattere organizzativo ed economico determinati da uno spostamento d’autorità.

Accogliendo la tesi dei ricorrenti il Tribunale adito, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato che “nel caso in cui il militare, al momento del rientro dall’estero, riprenda servizio nella medesima sede assegnata in precedenza, ovvero in altra sede ubicata nello stesso Comune o ancora in diversa sede distante meno di 10 chilometri dalla recedente, per effetto dell’abrogazione non sussiste né diritto all’indennità per il rientro in Patria, né all’indennità di trasferimento. Laddove, per contro, con il rientro in Italia del militare l’Amministrazione ne disponga il trasferimento d’autorità presso una diversa sede ubicata in altro Comune e distante più di dieci chilometri dalla precedente risultano integrati tutti i presupposti giustificanti la corresponsione dell’indennità, che non possono considerarsi caducati a causa della soluzione di continuità del servizio svolto sul territorio nazionale determinata dall’espletamento di missione all’estero.”

Tenendo conto, quindi, della ratio sottesa all’istituto previsto dalla norma di riferimento, come sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale ha affermato che “non può disconoscersi che i disagi di carattere organizzativo ed economico riconducibili al trasferimento d’autorità siano identici sia nel caso di in cui il provvedimento sia disposto nei confronti di soggetto permanentemente in servizio sul suolo nazionale, sia nei confronti del personale che, tra la sede precedente e quella di nuova assegnazione, sia stato impegnato per un periodo all’estero” accogliendo il ricorso e condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.



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