Militari: indennità di trasferimento

Il notevole ed ingiustificato lasso di tempo intercorso tra la data di adozione del provvedimento di immissione in servizio permanente e la data di effettivo trasferimento consente di affermare la sussistenza di un trasferimento d’autorità con diritto a percepire la relativa indennità.

Lunedi 3 Febbraio 2025

Il Tar Puglia, con separate sentenze nr. 1377/2023 e 1378/2023, ha accolto i ricorsi presentati da vari militari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), patrocinati dall’Avv. Danilo Argeri, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 1 legge n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità da una sede di servizio ad altra sede.

Tutti i militari ricorrenti alla data dell’avvenuta soppressione della primigenia sede di servizio erano già formalmente transitati in Servizio permanente ma, a causa del mancato recepimento dei decreti di immissione in ruolo da parte dell’Amministrazione, al momento del trasferimento del proprio reggimento presso altra sede, erano stati considerati ancora appartenenti al ruolo dei volontari in ferma prefissata sebbene già da tempo avessero acquisito lo status di militari in servizio permanente e come tali fossero stati movimentati.

Il Tar ha accolto i ricorsi proposti accertando che in forza dei decreti di immissione in s.p. i ricorrenti risultavano in servizio permanente già da prima dell’avvenuto trasferimento e che i trasferimenti erano stati disposti come “trasferimento d’autorità” presso una sede che “alla data di prevista esecuzione dei movimenti non era ancora operativa e, pertanto, mai i ricorrenti avrebbero potuto dare esecuzione al disposto trasferimento, non essendoci alcuna sede di destinazione identificabile con quella indicata”. Lo stesso Tribunale, inoltre, ha ritenuto sussistere “l’errata applicazione della L. n. 86/2001, atteso che, se l'Amministrazione ha tardato nell’emanare i decreti di immissione in servizio permanente dei ricorrenti, sebbene il termine massimo previsto per la conclusione del procedimento di immissione straordinaria in servizio permanente dei volontari fosse fissato in 180 giorni (art. 1041 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)”.

Avverso tali sentenze ha proposto appello il Ministero della Difesa secondo il quale i militari in questione, interessati dalla movimentazione erano militari in attesa di reimpiego, in 1^ assegnazione, che viene ordinariamente disposta all’atto del passaggio in servizio permanente e pertanto, l’assegnazione presso la nuova sede sarebbe avvenuta in prima assegnazione. I militari si sono costituiti nel giudizio di appello con il patrocinio dell’avv. G.C.

Oggetto di causa, quindi, è stata l’elargizione della speciale indennità di cui all’art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 che prevede che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”. Tale indennità, come noto, è prevista per i trasferimenti del personale in servizio permanente disposti d’autorità, ovvero in presenza di un trasferimento di ufficio che si concretizzi ogni qualvolta sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell’Amministrazione di appartenenza, come nel caso in cui sia soppresso un Ente o una sede … omissis …

Per definizione il trasferimento è l’atto con il quale viene disposto, nei confronti del personale militare, un cambiamento di sede o, nell’ambito della stessa sede, di U.o. L’adozione dello stesso è subordinata alla presenza di una posizione organica disponibile presso la sede di destinazione conforme al profilo professionale del militare oggetto del trasferimento. L’atto è formalizzato con l’ordine di impiego che attiene ad una modalità di svolgimento del servizio dalla quale consegue il dovere, per il militare interessato, di dare esecuzione al movimento nella data stabilita… L’attuazione del trasferimento del militare deve avvenire nel rispetto dei tempi riportati nell’ordine d’impiego.

Per consolidata giurisprudenza i benefici di cui all’art. 1 della legge 86/2001 non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva a una fase di addestramento, poiché il volontario in posizione di ferma non è titolare di una sede di servizio in senso proprio e per questa ragione, una volta conclusa la fase addestrativa, non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è assegnato alla prima sede di servizio.

Nel caso in specie, tuttavia, il Tar Puglia prima, e il Consiglio di Stato poi, hanno accertato la natura dell’avvenuto trasferimento come “trasferimento d’autorità” atteso che i decreti di immissione in servizio permanente risultavano essere stati adottati molto tempo prima della data di movimentazione. Il notevole ed ingiustificato lasso di tempo intercorso tra la data di adozione del provvedimento di immissione in servizio permanente e la data di effettivo trasferimento ha consentito di affermare, quindi, che i militari abbiano subito un trasferimento d’autorità, connesso alla ridislocazione della sede, dopo aver antecedentemente consolidato lo status di volontari in servizio permanente effettivo. Come rilevato dal Tar e successivamente condiviso dal Consiglio di Stato, inoltre, “mai i ricorrenti avrebbero potuto dare esecuzione al disposto trasferimento, non essendoci alla data del … alcuna sede di destinazione identificabile con quella indicata”.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, respinto gli appelli proposti dal Ministero confermando le sentenze appellate.

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