Impugnazioni nel processo amministrativo e proroga della sospensione straordinaria covid-19.

Sabato 11 Aprile 2020

Com'è noto, in data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legge n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

In particolare, per il processo amministrativo l'art. 36 3 co. dispone che “nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

Stante la sinteticità della norma citata, che può aver dato origine a dubbi interpretativi, si riporta qui di seguito quanto esplicitato nella Relazione illustrativa al DDL di conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (Camera dei deputati n. 2461) che chiarisce più nel dettaglio la tipologia dei ricorsi menzionati nell'art. 36:

“Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga la sospensione dei termini per un ulteriore brevissimo periodo, che va dal 16 aprile al 3 maggio compresi, ma con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, eccetera), sempre con l’eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare (il ricorso in appello avverso un’ordinanza cautelare, oltre al procedimento ante causam)...”

La Relazione spiega anche le ragioni della decisione di optare per una proroga più breve rispetto alle altre tipologie di procedimenti:

“...Si è scelto di limitare tale breve proroga alle sole attività delle parti che introducono un ricorso, essenzialmente in considerazione di quel fisiologico iato temporale(valutato in considerazione del distanziamento nel tempo dai periodi di massima limitazione delle attività lavorative scaturiti dall’emergenza sanitaria) che il codice interpone tra lo svolgimento delle attività difensive del ricorrente e quelle del resistente; tale sfasamento, tra la notifica di un ricorso e il deposito delle correlative difese (pur se riferite alla fase cautelare, che comunque ex se non era e non è soggetta a sospensione alcuna), è infatti di entità sostanzialmente equivalente (ex articolo55, comma 5, del codice del processo amministrativo) ai predetti diciotto giorni di ulteriore proroga...”

Pertanto, alla luce dei chiarimenti della predetta relazione, è stata aggiornata anche l' applicazione per il calcolo delle impugnazioni nel processo amministrativo, prevedendo quindi la proroga fino al 3 maggio compreso.

Allegato:

Relazione illustrativa

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