Se il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente, la pena prevista non può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Giovedi 20 Ottobre 2022 |
In tal senso si è espressa la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 38009/2022.
Il caso: Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, con la quale Tizio è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), cod. strada: per il ricorrente il Tribunale ha errato nel sostituire la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, nonostante ricorra l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo a tal fine del tutto irrilevante che, all'esito del giudizio di bilanciamento con una circostanza attenuante, l'aggravante in esame non abbia influito sul trattamento sanzionatorio, poiché ciò non elide gli effetti che la legge ricollega all'aggravante, pur se sfavorevoli all'imputato.
Per la Suprema Corte la censura è fondata: sul punto osserva che:
a) a norma dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità soltanto al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis;
b) l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude testualmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
c) la sussistenza della aggravante in disamina escludeva la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l' aggravante sia stata ritenuta equivalente o, come nel caso in esame, subvalente in sede di giudizio di bilanciamento.