“Guerra” tra educatori cinofili: gogna mediatica e ricorso d'urgenza

Martedi 13 Gennaio 2026

Tizio e Caio sono due educatori-addestratori cinofili. Tizio chiede con ricorso d’urgenza la rimozione immediata di alcuni video e di un post pubblicati sulla propria pagina Facebook da Caio. In particolare in un video, che aveva in precedenza pubblicato Tizio, si vedrebbe quest’ultimo che da una spinta con un piede a un cagnolino che stava cercando di morderlo, al fine -parrebbe, di spiegare come affrontare tali situazioni.

In realtà di questo video viene mostrata da Caio solo questa parte appena descritta, presentata a ripetizione e in slow motion. Nel video, quello riproposto da Caio, vi sono le accuse di quest’ultimo a Tizio circa un presunto maltrattamento di animali oltre a commenti ritenuti denigratori riferiti al metodo di addestramento e alle stesse qualità morali del “competitor”.

Una premessa necessaria. Non mi interessano affatto le ragioni dell’uno o dell’altro, ma propongo questo commento unicamente per sottolineare alcuni aspetti che ritengo interessanti sotto il profilo giuridico e che vorrei evidenziare. Certamente ritorna il tema dell’uso discutibile dei social quale gogna mediatica e tribunale che si sostituisce a quello ordinario.

A questo proposito il Tribunale riconosce come sia perfettamente identificabile il soggetto destinatario dei commenti postati. Aspetto che ricorre sempre in tali vicende giudiziarie. Come anche la permanenza del video in rete al momento del deposito del ricorso da parte di Tizio e il raggiungimento di un numero elevato di visualizzazioni.

Sono giuridicamente interessanti i ritenuti presupposti necessari per ottenere un provvedimento di urgenza come quello richiesto da Tizio: il fumus boni iuris (nel caso specifico si invoca una concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.) e il periculum in mora integrato dall’elevato numero di visualizzazioni ottenute dai video pubblicati.

Con riferimento alla concorrenza sleale Caio eccepisce che non possa configurarsi in quanto i video e i post oggetti di causa farebbero riferimento a fatti realmente accaduti. Altro passaggio, questo, che merita attenzione per quanto dirà il Tribunale adito, quello milanese con una recentissima ordinanza.

Sul fumus boni iuris (verosimile esistenza del diritto per cui Tizio ha agito e probabile fondatezza della pretesa) il Tribunale, premettendo con ampia spiegazione che si è di fronte ad una concorrenzialità tra Tizio e Caio, si è interrogato se vi sia stato lo svolgimento di attività anticoncorrenziale di carattere denigratorio e in violazione dei doveri di correttezza professionale.

E la risposta cui perviene è quella per cui i video e il post pubblicati sulla pagina Facebook di Caio costituiscono una prova sufficiente ad affermare un’ipotesi di concorrenza sleale per denigrazione in danno di Tizio. Ovviamente, va precisato, per quanto riguarda una fase meramente cautelare a sommaria cognizione. I video - che si rivolgono al pubblico di settore e, in particolare, ai followers di Caio ma anche a chiunque abbia accesso ai canali social- esprimono in termini aspri e offensivi, secondo il Tribunale, giudizi negativi sul metodo di addestramento seguito da Tizio e sulle sue capacità professionali. Inoltre, nei video e nel post si insinua che il ricorrente sarebbe perseguibile penalmente per il reato di maltrattamento di animali alludendosi all’esistenza di denunce penali a suo carico per tale titolo. Infine, Caio si sarebbe lasciato andare a più pesanti allusioni circa la commissione di fatti di reato ben più gravi riguardanti Tizio.

Il Tribunale evidenzia peraltro come il video sopra descritto non pare conforme ai principi della correttezza dal momento che è stato ripreso e proposto un video pubblicato da Tizio ma non postato nella sua integralità perché si limita a proporre uno spezzone che viene montato in una sequenza presentata a ripetizione ed anche al rallentatore, evidenziando così l’intento di commentare una particolare scena dalla quale prendere spunto per criticare e condannare le modalità educative utilizzate dal ricorrente Tizio.

Un passaggio estremamente importante a mio parere è quello per cui viene ritenuta irrilevante la veridicità o meno dei fatti affermati atteso che la concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati, potendo configurarsi quale comportamento non conforme alla correttezza professionale, idoneo a produrre discredito, anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere purchè, in quest’ultimo caso, essa sia accompagnata dalla formulazione di vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto.

Tale condotta, per le modalità espressive e i toni utilizzati nonché per il canale comunicativo prescelto, costituisce infatti un comportamento idoneo a ledere l’immagine e la reputazione di parte ricorrente sul mercato, screditandola agli occhi tanto delle controparti commerciali quanto della platea indistinta dei consumatori.

Vengo ora al secondo presupposto per ottenere un provvedimento cautelare come quello richiesto da Tizio, il periculum è il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria questo rimanga insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Se è vero che nelle more vi sarebbe stata la rimozione dei video, circostanza che rende superfluo l’ordine di eliminazione dei medesimi, il Tribunale compie una valutazione del comportamento di Caio ritenendo che, in assenza di una pronuncia di inibitoria, esso possa essere reiterato con conseguente danno per il ricorrente Tizio. Ciò premesso il Tribunale adotta la misura dell’inibitoria avente ad oggetto l’ulteriore pubblicazione e divulgazione, con ogni mezzo, di messaggi analoghi a quelli dedotti nel presente giudizio. Non avendone Tizio fatto espressa domanda, il Tribunale non può indicare alcuna penale in caso di accertata violazione del divieto.

Ripeto, prescindendo dalle ragioni che hanno generato tale procedimento e che non conosco e dunque restano completamente estranee a questo mio commento all’ordinanza, sono convinto che siano emersi profili giuridicamente interessanti che debbano essere tenuti in debita considerazione.

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