Le “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione delle spese di lite.

Martedi 3 Settembre 2019

Con l’ordinanza n. 21746/2019, pubblicata il 27 agosto scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno da parte del Giudice di compensare le spese di lite anche per gravi ed eccezionali ragioni oltre alle fattispecie tipiche descritte nel secondo comma dell’art. 92 del codice di procedura civile.

IL CASO: La vicenda esaminata prende spunto dal giudizio promosso da un cittadino che chiedeva al Giudice di Pace la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento dei danni per le spese sostenute dalla sua famiglia per l’acquisto di acqua minerale ovvero per ricorrere a metodi casalinghi di depurazione dell’acqua in quanto nel comune di residenza dell’attore, titolare di un’utenza di acqua potabile, erano stati riscontrati livelli di arsenico nell’acqua potabile superiori alla soglia di 10 microgrammi per litro individuata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio dell’Unione europea.

La domanda attorea veniva accolta dal Giudice di Pace che condannava la convenuta al risarcimento dei danni liquidati, in via equitativa, in una somma inferiore a quella richiesta con l’atto introduttivo del giudizio, mentre il gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, avverso la sentenza di primo grado, veniva dichiarato dal Tribunale inammissibile per tardività con compensazione delle spese del giudizio di appello.

La sentenza di secondo grado veniva impugnata dall’attore originario con ricorso per Cassazione, il quale ritenendo errata la compensazione delle spese di lite del giudizio di appello, deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 92 del codice di procedura civile.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso osservando che, in virtù della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma del codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, è possibile procedere alla compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dal suddetto articolo, tutte le volte che si è in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che possono ritenersi analoghe a quelle previste espressamente, alle quali va riconosciuto solo carattere paradigmatico, in quanto svolgono, in sostanza, “una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” e che il Giudice deve espressamente indicare nella motivazione.

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