Giustizia Riparativa : nessuna modifica alla Riforma per i diritti delle Vittime

Il Governo ha approvato il Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di Giustizia Riparativa e disposizioni per la celere definizio ne dei procedimenti giudiziari.

Sabato 23 Marzo 2024

In conseguenza il provvedimento è stato trasmesso ai due rami del Parlamento per il parere sui contenuti ai fini della definitiva approvazione (Atto del Governo :102)

Si legge nella Premessa allo schema del D.Lgs. che lo stesso viene emesso in attuazione della Legge delega n.134 del 2021 laddove il comma 4 stabilisce che il Governo, con la procedura indicata al comma 2,entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

La Relazione accompagnatoria chiarisce, inoltre,che l’intervento di riforma della giustizia penale,delegato al Governo dall’articolo 1 della legge citata,è stato particolarmente ampio e articolato e ha implicato l’introduzione di nuove disposizioni nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle principali leggi complementari ai due codici.

Com’é noto,il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale,in vista della piena attuazione dei principi costituzio nali e delle Direttive dell’Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR,che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Gli interventi attuativi della Legge-delega hanno interessato l’intero processo penale, nelle sue diverse fasi: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia,ai giudizi di impugnazione,all’esecuzione penale.

Le modifiche apportate hanno,anche,interessato il diritto penale sostanziale,ampliando il novero dei reati procedibili a querela di parte ma anche il sistema sanzionatorio, con la rifor ma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie principali.

Infine,gli interventi in tema di Giustizia Riparativa hanno disciplinato per la prima volta nel nostro Ordinamento, in modo organico,una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale.

Va ricordato che,in tema di Giustizia Riparativa,la stessa Legge Delega aveva fissato alcuni principi chiave :

Art. 1, comma 18, lettera c): «prevedere la possibilità di accesso ai programmi di Giustizia Riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità,sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)»;

Art. 1, comma 18, lettera d):«prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l’accesso ai programmi di Giustizia Riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell’autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di Giustizia Riparativa disponibili; il diritto all’assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di Giustizia Riparativa all’interesse della vittima del reato, dell’autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di Giustizia Riparativa,salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato,nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena».

Il Legislatore delegante,consapevole della complessità dell’intervento delegato al Governo – già correttamente definito nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 150 del 2022 quale una “riforma di sistema”–aveva anche previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislative attuativi (decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del predetto Decreto legislativo) il Governo potesse,con la medesima procedura stabilita per l’adozione dei decreti delegati,adottare disposizioni correttive e integrative,nel rispetto dei principi e criteri direttivi della Legge delega (art. 1,comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Il Decreto Legislativo emanato dal Governo costituisce,,quindi, una prima attuazione di tale disposizione.

Esso si compone di undici articoli. I primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali,al fine di rendere gli istituti interessati maggior mente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplifi cazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

L’ultimo articolo concerne le disposizioni finanziarie lla elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

La Relazione illustrativa si compone di quattro parti, dedicate, rispettivamente, ai correttivi concernenti disposizioni del codice penale (parte prima), ai correttivi concernenti disposizioni del codice di procedura penale (parte seconda), e ai correttivi concernenti disposizioni di leggi complementari e dello stesso decreto legislativo n.150 del 2022 (parte terza) e, infine, alle disposizioni transitorie (parte quarta).

Le quattro parti della Relazione illustrano le ragioni degli interventi, con espresso richiamo ai criteri e principi di delega.

Anche alla luce dei principi inderogabili innanzi richiamati,la norma dell’art.129 Bis,come modificata dal Decreto correttivo, non appare esaustiva delle legittime aspettative delle Vittime per quanto si dirà oltre,tanto meno in rapporto alla infausta norma emanata in precedenza,che aveva suscitato le perplessità di numerosi commentatori e degli stessi Magistrati e di chi scrive siccome viziata di una evidente illegittimità.

Sta di fatto che l’ Art.2 comma 1, lettere b) (Modifiche al codice di procedura penale in materia di Accesso ai programmi di Giustizia Riparativa (129-bis c.p.p) del D.Lgs correttivo, ai punti 1)-5), novella solo in parte il testo precedente dell’art.129-bis (Accesso ai programmi di Giustizia Riparativa) senza apportare alcuna modifica in tema di

  • Discrezionalità del’Ordinanza di ammissione al procedimento dell’imputato

  • Impugnabilità del provvedimento da parte delle Vittime

In particolare,la norma riformula unicamente il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di Giustizia Riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) al fine di stabilire che: durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il Giudice acquisisca,a richiesta di parte,le prove non rinviabili.

Inoltre stabilisce che la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale,quando il Pubblico Ministero,competente nella fase delle indagini prelminari,ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari.

In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il Giudice per le indagini preliminari, sentito il P.M.(comma 4-bis).

Durante il periodo di sospensione restano sospesi il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis.

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall’articolo 304, comma 6. L’ordinanza su questo punto diviene appellabile (comma 4-ter).

In conseguenza,dall’esame delle modifiche apportate alla norma controversa,risulta evidente che il Governo non ha recepito nessuna delle doglianze sollevate dalla Dottrina, dopo l’entrata in vigore il 30 Giugno 2023, e nel corso della sua prima applicazione da parte dei Tribunali e dalla Cassazione

Significativa è, sul punto,la Relazione laddove enuncia che la lettera b) interviene sull’articolo 129-bis c.p.p. in materia di accesso alla Giustizia Riparativa ma nei numeri 1, 2 e 3 si tratta solo di precisare gli estremi del decreto legislativo attuativo della riforma del processo penale,mentre il numero 4 sostituisce il comma 4 del citato articolo e vengono introdotti ulteriori due commi 4-bis e 4-ter (v testo in calce).

L’intento è quello di favorire lo svolgimento dei programmi di Giustizia Riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l’esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedi mento in corso, così ottenendosi una riduzione dei procedimenti pendenti..

Pertanto, è previsto che in pendenza di procedimento penale l’imputato possa richiedere al giudice la sospensione del processo per un periodo non superiore a 180 giorni, nel corso dei quali il Giudice in contraddittorio può acquisire le prove che non sono rinviabili Per le medesime finalità, il Giudice valuta se disporre la sospensione del procedimento ancor prima dell’esercizio dell’azione penale, al momento della notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

In conseguenza,per finalità di garanzia processuale e tutela del diritto di difesa delle persone(??) viene prevista la sospensione dei termini di prescrizione dei reati, nonché dei termini sia di durata massima della custodia cautelare - soggetti ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. ad impugnazione - sia i termini di procedibilità dei giudizi di impugnazione (appello e cassazione) ai sensi dell’articolo 344-bis c.p.p.

In conclusione,si sottolinea nella esposizione che la norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta a semplificare le attività processuali e a deflazionare il carico processuale.

In definitiva,l’unica impugnazione ammessa dal Legislatore è quella derivante dalla sospensione dei termini di prescrizione dei reati o della durata massima della custodia cautelare.

Nessuna modifica viene introdotta per la impugnazione del provvedimento ammissivo da parte delle Vittime o dei familiari delle stesse e tanto meno in relazione alla eventuale opposizione avanzata dagli stessi nel dibattimento, stante la piena (e confermata dalla Suprema Corte) discrezionalità del Giudicante nella decisione (!!).

Il tutto in spregio alle ragioni innovative del nuovo Istituto, destinato a comporre le controversie tra le parti ma con riferimento al solo (dichiarato) fine di semplifica zione e riduzione del carico processuale.

Solo pochi giorni fa,su questa stessa Rivista (v. Pavone, la Giustizia Riparativa nelle Aule di Giustizia),sono state riportate le prime decisioni emesse dai Tribunali in materia che cercavano di fare chiarezza sulla norma dell’1rt.129-bis C.P.P. e sulla sua applicabilità in concreto.

Uno spazio è stato riservato ai dubbi sulla legittimità del provvedimento,pure manife stati dalla Dottrina ed in alcune sentenze, tra le quali si segnala,per l’approfondimento della questione da parte dei Magistrati Liguri,quella emessa dal Tribunale di Genova con Ordinanza del 21/12/2023,

Anche per il Giudice Genovese non mancano i rilievi di incostituzionalità della normativai con la carta Costituzionale, con le norme di fonte sovranazionale,con le stesse indicazioni provenienti dalla legge delega 17 ottobre 2022, n. 134.

Infatti,l’art.129-bis C.P.P. .stabilisce che la decisione in ordine all’invio ad un Centro di Giustizia Riparativa debba essere preceduto dall’ascolto delle parti e dei difensori nominati mentre la vittima,per tale dovendosi intendere quella definita dall’art. 42 d. lgs. n. 150, è sentita solo se necessario.

La circostanza che la sua voce in un momento così cruciale possa essere considerata non necessaria, in uno con la scelta di non prevedere che la richiesta dell’imputato debba essere preceduta da un’ammissione di responsabilità, appaiono al Tribunale ligure chiari sintomi di un tradimento della direttiva 2012/29/UE ove, all’art. 12, è specificato che «si ricorre ai servizi di Giustizia Riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualunque momento».

Sicché, ad avviso dei Giudici genovesi,la decisione del Legislatore italiano di poter rinunciare al parere della vittima,a meno che, essendosi costituita parte civile, vada sentita in quanto parte, viola la normativa europea (!!).

Al tempo stesso, per lo stesso Giudice, ad essere violata sarebbe pure la Costituzione, dal momento che la legge n. 134 del 2022 aveva espressamente richiamato tale direttiva tra le fonti di cui tener conto nella costruzione della disciplina organica della restorative justice: il risultato sarebbe, quindi, un eccesso di delega per inosservanza degli art. 76 e 77 Cost.

Il Tribunale sottolinea che il fatto che l’Autorità giudiziaria possa decidere senza acquisire il parere della vittima, quando quest’ultima abbia scelto di non presenziare come parte al procedimento penale, non è per definizione una sottovalutazione del suo ruolo e dei suoi diritti.

Si potrebbe ritenere che, alla base dell’opzione normativa,vi sia la volontà di lasciare al giudice la valutazione dell’opportunità di ascoltare chi abbia preferito rimanere fuori dal processo,per esempio quando dovesse sembrare che tra lo stress legato alla partecipazione ad un’udienza penale e l’interesse a comunicare la disponibilità ad un percorso di riconciliazione con l’imputato,prevarrebbe il primo.

Occorre,anche,segnalare la decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con Ordinanza, 18 dicembre 2023, riguardante i c.d. “Reati senza Vittima”,ossia, reati che ledono beni collettivi o interessi generali, che ha deciso in senso favorevole all’imputato.

Si legge nel commento alla decisione,che il Tribunale adito,dopo avere richiamato la normativa in tema di Giustizia riparativa,osserva che «il concetto di “vittima” non possa essere limitato alla parte offesa del reato: infatti, già il mero dato letterale della disposi zione, in cui si prevede l’accessibilità ai programmi riparativi da parte di tutti i soggetti che vi abbiano interesse, elimina ogni preclusione normativa sotto il profilo soggettivo.

Inoltre, con la previsione,secondo cui l’accesso ai programmi in questione avviene senza preclusioni in ordine alla gravità o alla tipologia di reato e in ogni stato o grado del procedimento penale, compresa la fase esecutiva e persino all’esito di una sentenza di non luogo a procedere per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato, si elimins sia ogni delimitazione oggettiva con riferimento al novero delle condotte criminose perpetrate, sia ogni preclusione temporale relativa al procedi mento o processo ed alla fase esecutiva della condanna»

Peraltro,“siffatto quadro normativo, riguardante strettamente l’istituto in argomento, impone di indagare l’ambito sistematico, entro il quale si colloca la riforma del corpus normativo riguardante la Giustizia Riparativa .

A tal fine, si dà atto che l’accesso ai programmi di Giustizia Riparativa comporta signi ficative conseguenze sia sostanziali che procedurali e trattamentali».

Infatti – continua l’Ordinanza – «la persona condannata, che abbia avuto accesso al programma, può giovarsi ai sensi dell’art. 62, comma 1 n. 6 c.p.del riconoscimento di una circostanza attenuante;può conseguire la tacita remissione di querela, se il program ma abbia un esito riparativo; può anche ottenere la sospensione condizionale della pena cd. “breve” ai sensi dell’art 163, comma 4 c.p.; può chiedere ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p. – a determinate condizioni – la sospensione del procedimento e può inserire ex art. 464-bis c.p.p., in sede di istanza di messa alla prova, i contenuti propri del programma di trattamento con richiesta di sospensione; in sede esecutiva e sotto il profilo trattamen tale – in caso di espiazione di pena per reati ostativi contemplati dall’art. 4-bis, comma 1 o.p. come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.I. n. 162/22 – può giovarsi,in assenza di collaborazione,dell’accesso al programma riparativo in favore delle vittime, al fine di ottenere il permesso premio».

Interessante è,inltre, il Parere al provvedimento dell’Esecutivo adottato dal CSM il 7/2/2024 in tema di modifiche correttive della Giustizia Riparativa.

Nella delibera si evidenzia, innanzi tutto, che l’intervento correttivo incide marginalmente sulle disposizioni relative alla c.d. Giustizia Ripartiva, introdotte dal D.Lgs. 150 del 2022 e, come noto, volte a promuovere, in attuazione della Direttiva U.E. 29/2012, percorsi di riconciliazione tra la vittima e l’autore del reato.

In primo luogo,l’art. 2, comma 1, lett. b) modifica l’art. 129-bis c.p.p., che sotto la rubrica “Accesso ai programmi di Giustizia Riparativa” disciplina i tratti essenziali dell’istituto.

In particolare, il decreto correttivo riscrive il comma 4 dell’art. 129-bis c.p.p. – a mente del quale

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di Giustizia Riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6”.

Il CSM chiarisce che l’intervento(del Governo) appare condivisibilmente volto, da un lato,a chiarire alcuni aspetti processuali connessi alle previsioni di cui al vigente comma 4 e, d’altro lato, a esplicitare il significato dei rinvii ad altre disposizioni codicistiche in esso contenuti.

In relazione al primo aspetto, viene innanzitutto chiarito che la competenza a decidere in ordine alla sospensione del procedimento appartiene al Gip sino al momento dell’esercizio dell’azione penale;in secondo luogo, si prevede che durante la sospensione del processo il giudice possa acquisire, a richiesta di parte e con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili.

Quanto ai rinvii operati all’applicabilità degli artt. 159 c.p. e 344-bis e 304 c.p.p., lo schema di decreto sostituisce il riferimento alle disposizioni in parola con l’espressa previsione per cui durante il tempo di sospensione del procedimento o del processo sono altresì sospesi tanto il corso della prescrizione quanto i termini di cui all’articolo 344-bis c.p.p. La disposizione correttiva prevede, inoltre, che nel medesimo periodo il giudice sospende, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p., i termini di durata massima della custodia cautelare, fermi i limiti massimi di durata di essa previsti dall’art. 304, comma 6.

L’art. 2, comma 1, lett. i) ed r), contiene opportune modifiche di mero coordina mento: con la lettera i) viene soppresso il riferimento, contenuto nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 408 c.p.p., alla persona sottoposta alle indagini quale soggetto destinatario dell’avviso della facoltà di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa; con la lettera r) viene previsto che il decreto di giudizio immediato contenga l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa.

Sin qui il documento approvato dall’Organismo di autogoverno della Magistra tura che, comunque,tralascia le considerazioni formulate dalla Cassazione in senso di necessario contemperamento della posizione processuale delle parti in occasione dell’accesso alla Giustizia Riparativa (v. Cass. Penale, Sez. VI, 13 giugno 2023,n. 25367),

In particolare,scondi gli Ermellini,l’art. 129-bis, “nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi“.

Inoltre,“l’opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l’autore e la persona offesa, all’idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto(!!).

Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all’art. 178,lett.c), C.P.P..“.

Analoghe considerazioni,precisa la Cassazione,“valgono anche in relazione all’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa contem plato dall’art. 419, comma 3-bis, C.P.P..

La norma, infatti, non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento“.

Tale adempimento,secondo la S.C.“ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l’accesso al programma di Giustizia Riparativa “.

Sempre in base allo stesso orientamento,la seconda sezione penale della Suprema Corte,con sentenza n. 6595 del 12 dicembre 2023-14 febbraio 2024, ha affermato che “nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia ripartiva”(v.commento di G.Molfese)

Nella motivazione,la Corte ricorda il necessario rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 1,C.P.P. (in base al quale è la legge che "stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati"), non consente di ritenere impugnabile l'Ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di Giustizia Riparativa mutuando il regime d'impugnabilità di provve-dimenti diversi.

D'altro canto, tali provvedimenti non sono riconducibili al novero di quelli in materia di libertà personale, in relazione ai quali l'art. 111, comma 7, Cost.,ammette la ricorribilità per violazione di legge ("contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge").

Come già chiarito dalla stessa Suprema Corte,la garanzia costituzionale riguarda i prov- vedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo,producendo, con efficacia di giudicato,effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composi zione di interessi contrapposti(Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2003, n. 25080).

In definitiva, si denuncia una carenza nel contenuto di una norma che appare infausta nella sua controversa formulazione,poiché prevede la massima discrezionalità del Giudicante ma,soprattutto,la non impugnabilità del provvedimen to,laddove sia lesivo degli interessi della Vittima di turno o dei suoi Familiari..

In generale,il consenso delle parti allo svolgimento del programma viene raccolto alla prima riunione indetta dal mediatore (art. 54 d. Lgs. n. 150),tuttavia, data l’informalità della procedura,si può ritenere che, una volta ricevuta la convocazione,la vittima possa semplicemente decidere di non presentarsi con ciò manifestano il suo dissenso r non già un consenso implicito(!!).

Ciò non di meno,i Magistrati suggerivano di modificare l’art. 129-bis C.P.P. prevedendo che la vittima (che non sia parte) vada obbligatoriamente convocata per essere sentita, fermo restando che potrebbe scegliere di non presentarsi e in nessun caso potrebbe essere obbligata a comparire e a rispondere,a meno che non fosse indicata e ammessa come testimone, dunque solo in questa veste.

Prevedere, comunque, che l’Autorità Giudiziaria debba provare a sentirla è una soluzione tutto sommato equilibrata che, valorizzando l’ascolto, potrebbe anche indurre a ripensare il controverso impiego della vittima surrogata.

Se,infatti, de iure condendo, si dovesse prevedere come necessario il parere della vittima al momento della decisione dell’invio dell’imputato ad un Centro,a fronte di una indisponibilità dichiarata o implicita (dedotta cioè dalla mancata comparizione all’udienza),l’Autorità Giudiziaria potrebbe valutare più consape volmente se disporre comunque l’invio per svolgere un programma con una vittima aspecifica ovvero rinviarlo in attesa di un momento più propizio per il dialogo.

Appare, pure,evidente che la negazione del diritto ad opporsi al provvedimento del Giudice costituirebbe,di per sé,un caso di vittimizzazione secondaria.

Si sarebbe,comunque,in presenza di una disparità di trattamento tra l’imputato ed i Familiari della Vittima, che lascia alquanto perplessi sulla legittimità costituzionale della decisione,siccome assunta in spregio al principio di parità fra le parti ex art.111 comma 2 della Costituzione,che disciplina il c.d. Giusto Processo(!!).

Sin qui una norma procedurale che non può che suscitare ancora le perplessità da parte degli Operatori di Giustizia Magistrati ed Avvocati e che non contribuisce al corretto svolgimento del Giusto Processo sancito dalla’art 111 della Costituzione ed alla parità delle parti..

Si riporta il TESTO del D..Lgs.CORRETTIVO, in attesa della approvazione del Parlamento e si auspica un ripensamento dello stesso in sede di Lavori Parlamentari .

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Articolo 2, comma 1, lettere b) c)

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di Accesso ai programmi di Giustizia Riparativa (129-bis c.p.p)

Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di Giustizia Riparativa)

In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la Giustizia Riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di Giustizia Riparativa.

La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di Giustizia Riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di Giustizia Riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344- bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304.

4.Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di Giustizia Riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4- bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6.

Al termine dello svolgimento del programma di Giustizia Riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

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