La giurisdizione nel mondo dell'IA: alcuni spunti di riflessione

Avv. Francesco Molinari.

La giurisdizione non è mai stata neutrale: riflette sempre una scelta di civiltà su chi — e con quali strumenti — ha l'ultima parola nel conflitto tra diritto e potere.

Giovedi 26 Marzo 2026

L'attività giurisdizionale nell'evoluzione del costituzionalismo moderno e la IA: alcuni spunti di riflessione.

L'attività giurisdizionale non è una costante storica. La sua forma, la sua legittimazione e i suoi confini mutano profondamente in rapporto al tipo di Stato e al modello costituzionale che di volta in volta la incornicia. Ripercorrerne l'evoluzione significa, in sostanza, seguire la traiettoria attraverso cui il potere di dire il diritto si è trasformato da attributo della sovranità assoluta a funzione vincolata alla Costituzione e ai diritti fondamentali — fino ad approdare, oggi, alla soglia di una nuova e radicale metamorfosi, quella della giustizia algoritmica.

1. Dallo Stato assoluto allo Stato legale: il giudice come "bocca della legge".

Nel paradigma dello Stato di diritto ottocentesco — costruito sull'eredità della Rivoluzione francese e sul positivismo giuridico — la giurisdizione occupa una posizione subordinata e, per certi versi, meccanica. Il giudice è, nella celebre formula di Montesquieu, la bouche de la loi: un organo che applica sillogisticamente la norma scritta al caso concreto, senza margini valutativi autonomi. Questa configurazione risponde a una precisa logica politica: sottrarre la giustizia all'arbitrio del sovrano e affidarla alla legge come espressione della volontà generale. Il legalismo è dunque, in questa fase, una conquista liberale. Ma porta con sé una debolezza strutturale: la legge può essere ingiusta, e il giudice non ha strumenti per opporsi ad essa. L'esperienza dei totalitarismi novecenteschi renderà questa debolezza tragicamente evidente, aprendo la strada a una riconsiderazione profonda dei fondamenti della giurisdizione.

2. La svolta costituzionale del secondo dopoguerra.

Il 1948 segna per molti ordinamenti — l'Italia e la Germania in modo paradigmatico — una rottura epistemica. Con l'avvento delle Costituzioni rigide e delle Corti costituzionali, il principio di legalità si sdoppia: accanto alla legalità ordinaria si afferma la legalità costituzionale. La legge non è più la fonte suprema del diritto: essa stessa è subordinata a una norma superiore, la Costituzione, che incorpora diritti fondamentali, principi di giustizia e limiti invalicabili al legislatore.

Questo mutamento ridisegna il ruolo della giurisdizione su almeno tre piani:

Il primo è il controllo di costituzionalità: nasce la figura del giudice delle leggi, cui spetta il compito di espungere dall'ordinamento le norme incompatibili con la Carta. In Italia, la Corte costituzionale diviene un attore di primo piano nella definizione dell'equilibrio tra poteri e nella garanzia dei diritti.

Il secondo piano è quello dell'interpretazione conforme: il giudice comune è chiamato, prima di sollevare questione di legittimità, a leggere la norma in modo compatibile con la Costituzione, caricando l'attività ermeneutica di una dimensione assiologica che il vecchio legalismo escludeva.

Il terzo riguarda la tutela diretta dei diritti fondamentali: in molti sistemi — e ancor più nel diritto europeo — il giudice diventa garante immediato dei diritti anche nei rapporti tra privati (Drittwirkung), scardinando la tradizionale separazione tra sfera pubblica e sfera privata.

3. Il giudice nel costituzionalismo multilivello.

A partire dalla seconda metà del Novecento, e con accelerazione dopo Maastricht, la giurisdizione si trova immersa in un sistema multilivello che ne moltiplica i vincoli e le fonti di legittimazione. Il giudice nazionale non risponde più soltanto alla Costituzione interna, ma anche al diritto dell'Unione europea — con il primato riconosciuto dalla Corte di Giustizia fin da Costa c. ENEL (1964) e il principio di effetto diretto —, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte EDU, nonché, in misura crescente, ai principi generali del diritto internazionale incorporati nelle Carte fondamentali. Questo pluralismo normativo genera tensioni — come quelle tra "controlimiti" e primato europeo in Italia — ma soprattutto trasforma il giudice in un operatore di bilanciamento: non più applicatore di una norma gerarchicamente determinata, ma arbitro di conflitti tra fonti, principi e diritti che non hanno un ordine di precedenza predefinito. È qui che la distanza dal giudice ottocentesco si fa più netta: dove quello applicava, questo pondera; dove quello obbediva alla legge, questo negozia tra livelli normativi in perenne tensione reciproca.

4. Il problema del "governo dei giudici".

L'espansione del ruolo giurisdizionale pone una questione di legittimità democratica che il costituzionalismo contemporaneo non ha risolto in modo univoco. Se il giudice non si limita ad applicare la legge ma concorre a creare diritto — attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata, il bilanciamento dei principi, il dialogo tra Corti — si apre il problema del suo deficit di rappresentatività. La critica al governo dei giudici ha radici diverse: c'è una versione conservatrice, che denuncia la magistratura che invade la sfera del legislatore democratico, e una versione progressista, che teme le Corti come freno alle riforme sociali. In entrambi i casi, il nodo è lo stesso: la legittimazione giudiziaria non è elettorale, ma tecnica e argomentativa. La risposta del costituzionalismo moderno è che proprio per questo i giudici devono motivare le loro decisioni in modo pubblicamente controllabile, rendendo la qualità del ragionamento giuridico il surrogato funzionale della rappresentanza. Una risposta non priva di fragilità, ma che tiene ancora insieme autorità e responsabilità dentro il perimetro della ragione.

5. Tendenze attuali: attivismo giudiziario e crisi della legalità.

Il quadro contemporaneo mostra dinamiche ulteriori e per certi versi contraddittorie. Da un lato, si registra un attivismo giudiziario crescente, soprattutto nelle materie dei diritti civili, della bioetica e della tutela ambientale, in cui le Corti suppliscono all'inerzia o all'inadeguatezza del legislatore. Dall'altro, la crisi delle istituzioni politiche e la delegittimazione dei parlamenti nazionali tendono a scaricare sulla magistratura aspettative che essa non può strutturalmente soddisfare, con il rischio di una sua sovraesposizione e, in ultima analisi, di una sua stessa delegittimazione. In Italia questo fenomeno si intreccia con la questione mai pienamente risolta del rapporto tra politica e giustizia, e con una tradizione di magistratura fortemente impegnata — a tratti protagonista — nella vita pubblica. Il nodo non è solo istituzionale ma culturale: riguarda la concezione della funzione giudiziaria che magistrati, giuristi e cittadini condividono o contendono, e che ogni stagione politica ridefinisce a proprio vantaggio o a proprio rischio.

6. L'intelligenza artificiale e il ritorno della "bocca": questa volta del codice.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema giurisdizionale rappresenta l'ultima, radicale frontiera dell'evoluzione fin qui descritta. Se il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale ha trasformato il giudice da "bocca della legge" ad "arbitro dei principi", l'avvento della giustizia algoritmica rischia di introdurre un nuovo e inquietante paradigma: quello della bocca del codice informatico. La suggestione non è meramente metaforica. I sistemi di legal analytics, i modelli predittivi per la valutazione del rischio di recidiva, gli strumenti di supporto decisionale già in uso in alcuni ordinamenti anglosassoni e nordeuropei, ripropongono — in forma tecnologicamente sofisticata — la stessa deriva meccanicistica che il costituzionalismo novecentesco aveva faticosamente superato. L'algoritmo, come la legge nel positivismo ingenuo, pretende di neutralizzare il giudizio: trasforma la decisione in calcolo, il caso singolo in statistica, la persona in variabile.

Ma vi è di più. Mentre il giudice-bocca della legge restava almeno un soggetto responsabile, identificabile e motivante le proprie scelte, la black box algoritmica opacizza il processo decisionale fino a renderlo imperscrutabile. Viene così colpito il nucleo stesso della giurisdizione costituzionale moderna: il diritto alla motivazione, il contraddittorio, la possibilità di contestare e comprendere le ragioni di una decisione che incide sulla libertà e sui diritti della persona. Il costituzionalismo contemporaneo è chiamato, dunque, a una nuova frontiera: non limitarsi a disciplinare l'uso dell'IA nella giustizia, ma interrogarsi se e in quali limiti tale uso sia compatibile con i valori fondativi dello Stato di diritto. L'equazione non è tra tecnologia e arretratezza, ma tra efficienza e dignità, tra prevedibilità statistica e giustizia del caso concreto.

In questo senso, la questione dell'IA giudiziaria non è un capitolo tecnico aggiunto al margine del diritto costituzionale: ne è, forse, il banco di prova più impegnativo per il secolo che si apre.

Conclusione.

L'evoluzione dell'attività giurisdizionale nel costituzionalismo moderno descrive un arco che va dalla subordinazione alla legge alla co-produzione del diritto, dal sillogismo applicativo al bilanciamento tra principi, e che oggi si protende verso scenari in cui persino la soggettività del giudice rischia di essere assorbita dalla logica computazionale. Non si tratta di un percorso lineare né di un progresso garantito: ogni conquista — la legalità contro l'arbitrio, la Costituzione contro la legge ingiusta, il bilanciamento contro il formalismo cieco — ha portato con sé nuove tensioni e nuovi rischi.

La sfida dell'intelligenza artificiale ci riconsegna, in fondo, alla domanda originaria: chi ha l'ultima parola nel conflitto tra diritto e potere? La risposta del costituzionalismo è stata, fino ad oggi, un soggetto umano, responsabile e motivante. Difendere questa risposta nell'era algoritmica non è nostalgia, ma fedeltà al senso più profondo della giurisdizione come atto di civiltà.

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