Condanna per lite temeraria per ricorso inammissibile redatto con l'AI

Condannata per lite temeraria la parte che fa ricorso all'intelligenza artificiale per redigere un atto contenente citazioni inconferenti e prive di ordine logico.

Così ha deciso il Tribunale di Torino nella sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025.

Lunedi 29 Settembre 2025

Il caso: con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, Mevia proponeva opposizione nei confronti di una ingiunzione di pagamento notificatale da Alfa srl in data 20.1.2025, e ai titoli sottesi, costituiti da n. 8 avvisi di addebito (AVA).

La ricorrente si dichiarava non debitrice delle somme portate da tali titoli, per le ragioni indicate in ricorso:

  • la decadenza dal potere impositivo,

  • incompetenza territoriale,

  • inesistenza dei titoli per vizi della sottoscrizione,

  • la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi,

  • l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito,

  • l'intervenuto silenzio assenso ex l. 228/2012, art.1 co. 537-540,

  • la prescrizione dei crediti

chiedeva, pertanto, previa sospensione inaudita altera parte, l'annullamento dei provvedimenti opposti, con vittoria di spese.

La Alfa srl si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni attoree e evidenziando che

  • i crediti erano già stati oggetto di precedenti atti di intimazione notificati via pec alla ricorrente e non impugnati, con conseguente consolidamento della pretesa creditoria;

  • in relazione a ciascun credito, allegava gli atti interruttivi della prescrizione notificati a mezzo pec alla ricorrente;

  • deduceva la corretta indicazione del criterio di calcolo degli interessi all'interno della comunicazione impugnata e la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento.

Per il tribunale il ricorso è manifestamente infondato in quanto:

a) tutte le doglianze relative al merito della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla validità formale degli stessi -espresse, per altro, in termini del tutto astratti, privi di connessione con gli specifici titoli impugnati e che, pertanto, risultano in larga parte inconferenti - non possono essere esaminate, in quanto proposte oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito;

b) la società convenuta in relazione a ciascuno degli avvisi di addebito ha allegato di aver ritualmente effettuato la notifica, producendo la relativa documentazione, e parte ricorrente non ha specificamente contestato tale deduzione, né in ricorso, né in udienza;

c) per contestare la validità della notifica di un atto, non è sufficiente elencare in quali casi una notifica possa essere invalida, ma contestare, specificamente, di non aver ricevuto quell'atto e indicare quali siano i vizi che affliggano quel concreto procedimento di notifica; il ricorso, al contrario, contiene una mera elencazione di precedenti giurisprudenziali senza alcuna allegazione riguardante il caso in esame.

Decisione: il tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, condanna parte attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute per avere la ricorrente agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati e svolto - tramite un ricorso redatto "col supporto dell'intelligenza artificiale", costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio - eccezioni tutte manifestamente infondate.

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