Il Tribunale di Verona ha condannato l'opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in un giudizio di opposizione all'esecuzione manifestamente infondato, aggravato dall'evidente utilizzo non controllato di un sistema di intelligenza artificiale nella redazione dell'atto introduttivo, come tradito da un frammento di dialogo con l'IA rimasto nel testo.
| Giovedi 26 Marzo 2026 |
Tizio propone opposizione al precetto notificatogli dalla società Alfa S.r.l., che gli intimava il pagamento di oltre 25.000 euro in forza di una sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Venezia, emessa anche nei suoi confronti in qualità di erede di un soggetto defunto.
A fondamento dell'opposizione, Tizio sosteneva di aver rinunciato all'eredità e di non poter quindi essere ritenuto tenuto al pagamento del debito ereditario. Alfa S.r.l., costituendosi, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo e, nel merito, contestava l'opposizione rilevando che nel giudizio d'appello Tizio non aveva mai sollevato la questione della rinuncia all'eredità. A sua volta, Tizio eccepiva l'invalidità della costituzione dell'opposta per difetto di rappresentanza del sottoscrittore della procura alle liti.
Il Tribunale respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sul difetto di rappresentanza, il giudice accerta dalla visura camerale che il firmatario della procura era stato specificamente delegato dal presidente del consiglio di amministrazione a rappresentare la società. Sull'iscrizione a ruolo, il termine decadenziale di dieci giorni risultava rispettato.
Nel merito, l'opposizione viene rigettata come manifestamente infondata:
Ma è sul piano della responsabilità processuale che la sentenza assume particolare rilievo. Il Tribunale rileva che nell'atto di citazione in opposizione era presente, a pagina 4 — inserito prima della vocatio in ius — il seguente periodo: "Se vuoi, posso proseguire con l'inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere".
Per il Tribunale si tratta, inequivocabilmente, di un frammento del dialogo con un sistema di intelligenza artificiale generativa, rimasto nell'atto per difetto di revisione. Il giudice ne trae due conseguenze distinte:
Nella quantificazione, il giudice tiene conto della natura sanzionatoria della condanna, della gravità della colpa, della durata del processo e del valore della causa, parametrando la liquidazione all'importo delle spese di lite.
Il principio che emerge dalla pronuncia è il seguente: sussistono i presupposti per la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando l'opposizione all'esecuzione risulti manifestamente infondata — in quanto il titolo giudiziale passato in giudicato fa stato sulla qualità di erede dell'opponente — e sia caratterizzata dall'evidente utilizzo non controllato di un sistema di intelligenza artificiale nella redazione dell'atto introduttivo, reso palese dalla presenza di stralci del dialogo con l'IA nel testo depositato.