Giudice anticipa l'orario dell'udienza dibattimentale: conseguenze

A cura della Redazione.

L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione.

Lunedi 19 Gennaio 2026

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1703 del 15 gennaio 2026.

Il caso: Il Tribunale di Avellino affermava la penale responsabilità di Mevia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale commessi nella qualità di legale rappresentante della fallita Delta s.p.a.

La Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado; Mevia ricorre in Cassazione, deducendo, come primo motivo, violazione di legge processuale e vizio di motivazione in quanto:

  • il processo sarebbe stato chiamato prima dell'orario programmato, impedendo alle parti di partecipare all'udienza e portando alla dichiarazione di chiusura del dibattimento senza l'esame dei testi della lista della difesa, integrando la nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (essa, infatti, involgerebbe la partecipazione effettiva dell'imputato al processo, equivalendo dunque all'omessa citazione);

  • ?'avvocato Caio presente in udienza non avrebbe mai ricevuto delega dall'avvocato Tizio, e comunque questi avrebbe rinunciato ai testi ma non ai consulenti.

Per la Cassazione la censura, che ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi, è fondata e determina l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado; sul punto osserva che:

a) è stata accertata la fondatezza delle osservazioni formulate dalla difesa dell'imputata: l'orario dell'udienza dibattimentale del 13 gennaio 2022 è stata anticipato alle 11.40 rispetto a quello fissato e comunicato alle parti (12.30), e il sostituto processuale del difensore di fiducia, avv.Caio, presente per delega orale del professionista fiduciario, avv. Tizio vi ha prestato acquiescenza ed ha, anzi, rinunciato all'audizione dei testi di lista ed affrontato la discussione finale, all'esito della quale il Tribunale ha pronunciato sentenza;

b) tuttavia, all'udienza così anticipata non era presente l'imputata, che non risulta essere stata notiziata, e dunque posta in condizioni di intervenire, della variazione di orario rispetto a quello ufficiale delle 12.30;

c) l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione;

d) la mancata comunicazione della variazione di orario è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione dell'imputata, perché ne ha precluso l'esercizio del diritto di comparire, che naturalmente compete in ogni momento, in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, anche all'imputato già dichiarato assente;

e) si è così realizzata una lesione evidente del diritto dell'imputata di partecipare al processo, emendabile soltanto con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato

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