Compenso avvocati: requisiti a pena di nullità dell'accordo tra legale e cliente

L’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, in assenza della quale l’accordo è nullo.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 803 del 14 gennaio 2026.

Lunedi 19 Gennaio 2026

Il caso: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’avv. Tizio chiedeva la condanna della società Alfa s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 12.538,78, oltre iva e c.p.a., oltre interessi legali, moratori e anatocistici, nonchè rivalutazione, a titolo di compenso per la prestazione professionale giudiziale svolta nell'interesse della stessa; il ricorrente esponeva:

a) di avere assistito la società nel procedimento ex art. 2473 c.c., promosso da Caia per la nomina di un esperto ai fini della liquidazione della sua quota in seguito al recesso dalla società;

b) di essersi costituito nell'interesse della società, la quale, in data 11/02/2019, gli comunicava la revoca del mandato;

c) di aver inviato alla predetta la nota spesa e competenze in base a quanto esposto nella nota informativa del 07/12/2018, consegnata e accettata dalla cliente in occasione del conferimento dell'incarico, senza che nulla gli venisse pagato.

La società resistente si costituiva contestando quanto richiesto dal legale.

Il Tribunale condannava la società resistente al pagamento, in favore dell’avv. Tizio della somma di euro 6.543,40, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a suo carico le spese di lite.

Il legale ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, la violazione e la falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247,1, disposizioni generali, d.m. n. 55/2014,2233 e 1326 c.c.:

  • i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto insussistente la prova della pattuizione scritta del compenso, che avrebbe inibito l’applicazione delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014;

  • non si erano però avveduti che l’accordo si era concluso, nella specie, con le modalità di cui all’art. 1326 c.c., posto che il cliente, indipendentemente dalla sua mancata sottoscrizione, aveva accettato il costo della prestazione indicato nella nota informativa/preventivo trasmessagli sia all’atto del conferimento dell’incarico, sia via mail, tenendo un comportamento concludente dato dall’assenza di contestazioni e dall’esecuzione del contratto, e che egli aveva conosciuto detta accettazione.

Per il Collegio la censura è infondata sulla base delle seguenti motivazioni:

- a norma dell’art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, in assenza della quale l’accordo è nullo;

- l'art. 2233 c.c. non può ritenersi abrogato con l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui ha stabilito che «il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale», poiché quest’ultima disposizione, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ultimo comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale;

- la formazione di tale accordo non richiede tanto che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe, ma che, per realizzarsi, proposta e accettazione, ancorché non contestuali, siano redatte in forma solenne senza che rilevi un'ipotetica non contestazione dell'accordo, trovando applicazione le norme che disciplinano, in generale, la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam;

- nel caso di specie, l’esame dei documenti non consentiva di ritenere assolto l’onere di forma scritta e di sottoscrizione (sia del cliente, sia del legale) richiesto dal terzo comma dell’art. 2233 c.c., non soltanto perché l’informativa del 7/12/2018 era incerta e non predeterminata (essendo stata indicata soltanto una “prevedibile” misura del compenso in euro 10.000), ma anche perché la stessa era priva della sottoscrizione del legale della società, sicché rimaneva nell’alveo dei documenti di provenienza unilaterale.

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