Una proposta di Legge Popolare per l’ingiusta detenzione

Nei giorni scorsi è stata depositata alla Camera la Proposta di Legge Zuncheddu sul risarcimento alle vittime di ingiusta detenzione per la quale sono state raccolte 50/mila firme, come prescrive la Costituzione, per avviare l’iter legislativo in Parlamento.

Lunedi 19 Gennaio 2026

Si tratta di una proposta di iniziativa popolare sostenuta dal Partito Radicale e dalla famiglia del pastore sardo Beniamino Zuncheddu, da cui prende il nome, rinchiuso per quasi 33 anni in carcere, poiché accusato di un triplice omicidio che non aveva commesso, da cui è stato assolto nel gennaio 2024 dopo un processo di revisione con cui è stata riconosciuta la sua totale innocenza.

La proposta avanzata prevede, più in generale, di attribuire un assegno mensile di mantenimento alle vittime di ingiusta detenzione, in attesa di avere un congruo risarcimento dallo Stato per la detenzione sofferta.

Essa ha come emblema la vicenda del pastore sardo al quale la malagiustizia ha rubato quasi 33 anni di vita, costringendolo a passare decenni dietro le sbarre da innocente, senza poter avere un lavoro, costruirsi una famiglia, condurre una vita normale e senza oggi poter avere una pensione per mantenersi.

In definitiva, riguarda una persona, come tante altre travolte dall’ingiustizia sofferta, senza avere risorse economiche che, se non avesse i familiari, dovrebbe vivere in strada.

  • La vicenda giudiziaria

Tutto comincia il 28 febbraio 1991 quando alcuni Agenti di Polizia bussano alla porta dell' abitazione di Zuncheddu e lo invitano a seguirli in caserma per dei semplici “accertamenti” relativi alla strage di Sinnai, dove persero la vita tre persone e per la quale lo stesso arrestato venne ritenuto l’autore della mattanza.

Solo molti anni dopo è emerso che la grave accusa rivolta al malcapitato derivava da una falsa testimonianza di Luigi Pinna, unico sopravvissuto alla strage, indotto da un Agente della Criminalpol che lo aveva convinto ad effettuare un falso riconoscimento di Zuncheddu come autore del triplice omicidio e del tentato omicidio dell’unico superstite, divenuto falso testimone della strage.

Solo trentatré anni dopo si scoprirà che quel riconoscimento era stato pilotato poiché l’Agente di Polizia aveva suggerito a Pinna il nome di Beniamino Zuncheddu e gli aveva mostrato la sua foto prima dell’identificazione.

“Gli accertamenti sono durati trentatré anni”, dirà scherzando Beniamino dopo la sua scarcerazione da uomo innocente, trentatré anni trascorsi dietro le sbarre di tre istituti diversi - Buoncammino, Uta e Badu e Carros, in Sardegna - durante i quali, pur diventando il protagonista del più grande errore giudiziario della storia della Repubblica italiana e la persona che ha passato più anni in carcere da innocente, non ha mai perso il suo piglio allegro né la capacità di affrontare questa tragedia con un sorriso e una battuta.

E continua il suo racconto affermando: “E la fede e la Famiglia che ti salvano. Tuttora mi continuano a mantenere come durante il periodo del carcere, stiamo affrontando tutto insieme, perché lo Stato si dimentica di te, la Giustizia è un vero casino. La Giustizia dovrebbe essere davvero giusta. Chi sbaglia dovrebbe pagare, ma c’è chi paga per qualcosa che non ha mai fatto”.

Per Beniamino Zuncheddu, uscito dal Carcere a 60 anni, metà dei quali trascorsi da innocente, con quella faccia smunta, lo sguardo smarrito e il fisico provato, non ci sono cifre sufficienti a restituirgli la vita e gli affetti.

Zuncheddu, in attesa che gli venga riconosciuto il risarcimento, non ha di che vivere e, non avendo potuto lavorare in tutti questi anni, non ha neanche contributi previdenziali.

Ma Zuncheddu non è il solo a rimanere Vittima (!!)

Storie simili le hanno vissute e subite Giuseppe Gullotta, con più di 20 anni di carcere da innocente, l’attore Alberto Gimignani, accusato di riciclaggio e ricettazione, sbattuto in prima pagina, e dopo dieci anni assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”, e ancora l’Ambasciatore Michael Giffoni, una carriera diplomatica distrutta, anche lui assolto con formula piena da accuse infamanti che ne avevano causato la radiazione dalla Farnesina e dove non è mai stato reintegrato.

Senza parlare del caso Tortora che ha scosso gli animi degli Italiani per quanto accadutogli per accuse risultate infondate.

Loro insieme ad altre Vittime di giustizia, al Partito Radicale, con la tesoriera Irene Testa e Gaia Tortora, Presidente d’onore, hanno depositato la proposta di legge di iniziativa popolare, che si chiama proprio “Proposta di Legge Zuncheddu e altri”, per consentire a chi è stato assolto, oppure condannato e poi assolto, dopo un processo di revisione, o Vittima di ingiusta detenzione, di usufruire di una provvisionale per il mantenimento, in attesa della sentenza di risarcimento dei danni sofferti.

Per Gaia Tortora si tratta di “un primo passo per un’altra battaglia di civiltà e soprattutto di sostegno a chi ha avuto un’ingiusta detenzione o una custodia cautelare ingiusta e che ha dovuto sostenere delle spese. E mentre deve aspettare i tempi di questa giustizia che sono ancora troppo lunghi ha dirittd ad un sostegno economico”.

Va pure ricordato che sono circa mille ogni anno le ingiuste detenzioni che causano costi esorbitanti a carico dello Stato.

  • La Proposta di Legge

Si tratta, dunque, di una proposta legislativa di iniziativa popolare per garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto e nei casi di ingiusta detenzione e che poi deve attendere anche 10 anni per vedersi riconosciuto il danno in forma economica da parte dello Stato.

Perché è proprio in quel periodo che può durare sei, sette, otto, dieci anni che le persone non sanno cosa fare: alcune si rivolgono alla Caritas, altre sono costrette ad andare a rubare, altre ancora, se non ci fossero le famiglie, si troverebbero costrette a dormire in strada.

Per tali ragioni, la Legge, se approvata, prevede di poter ricevere un anticipo per permettere a chi, come Zuncheddu, non è in grado di mantenersi e di poter affrontare quello che rimane della propria vita in attesa che lo Stato gli indennizzi con una procedura lenta e farraginosa uguale per tutti, a prescindere dall’età e dal periodo trascorso in regime detentivo.

Si tratta di persone che oggi sono costrette, dopo la gogna del carcere senza aver commesso colpe, a farsi ancora aiutare dai familiari o a vivere per strada.

La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell’assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno.

Si tratta di una rendita mensile pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende.

La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta.

Le vittime di giustizia sono vittime come tutte le altre ed anche le vittime di giustizia, come le stesse affermano, hanno il diritto di poter sopravvivere dal momento che hanno patito a causa dello Stato che ha sbagliato. Non le si può abbandonare a se stesse (!!).

Ora la Camera ha tre mesi di tempo per incardinare la proposta di legge nella Commissione competente dove potrebbe essere unificata con altre proposte di legge presentate da singoli parlamentari o Partiti.

Le firme raccolte in breve tempo sono state depositate al Servizio per i Testi normativi di Montecitorio, che procederà alle operazioni di conteggio delle firme prima della pubblicazione della proposta di legge popolare.

Il 14% delle firme sono state raccolte online sul sito del Ministero della Giustizia che auspica una rapida approvazione.

  • L’Orientamento più recente della Cassazione

La proposta di legge popolare trova sostegno nel più recente orientamento della Suprema Corte.

La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con una sentenza destinata a fare scuola, ha respinto il ricorso del ministero dell’Economia e delle Finanze contro la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto a un uomo il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, in relazione alla misura di sicurezza in una casa di lavoro, applicata dal 24 ottobre 2016 al 20 giugno 2021(v sent n.13539/2025)

L’imputato, prosciolto per vizio totale di mente rispetto alle accuse di molestia o disturbo alle persone, era stato sottoposto prima a libertà vigilata, poi - a seguito di presunta irreperibilità e successiva denuncia per ricettazione - alla misura detentiva della casa di lavoro, revocata successivamente nel maggio 2023.

Secondo la Corte d’appello di Roma, la misura non poteva essere disposta in quanto «applicata per un illecito contravvenzionale».

Inoltre, la Corte aveva ritenuto che l’uomo non avesse concorso con la propria condotta alla restrizione della libertà, disponendo così un indennizzo pari a 235,82 euro al giorno per 1700 giorni, per un totale di € 400.894 in suo favore ed a carico dello Stato.

Tuttavia, l’Avvocatura dello Stato aveva sollevato tre motivi del ricorso per Cassazione.

  1. La violazione dell’articolo 314 del Codice di procedura penale per una presunta condotta concausativa dell’imputato nella determinazione della misura.

  2. un errore nell’interpretazione della normativa sulle misure di sicurezza, ritenendo che nel 2016 vi fosse un contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della libertà vigilata anche per le contravvenzioni

  3. un errore nella quantificazione dell’indennizzo dovuto derivante dalla equiparazione della casa di lavoro a una misura detentiva tout court.

Prendendo in esame il ricorso, la Cassazione ha ritenuto infondato ogni punto dell’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma.

Nel primo caso, ha rilevato che l’aggravamento non poteva comunque essere disposto perché, a monte, non poteva essere adottata misura di sicurezza personale per una contravvenzione, essendo tale possibilità prevista soltanto per delitti non colposi puniti con pena superiore ad una certa soglia.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha richiamato una sentenza del 2019, stabilendo che in caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è da considerare illegittima l’applicazione della misura di sicurezza personale del ricovero «dovendosi escludere che le modifiche legislative abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni».

Rispetto alla terza censura formulata dall’Avvocatura dello Stato, gli Ermellini hanno precisato che la permanenza dell’uomo presso la casa di lavoro era avvenuta in condizioni di fatto detentive, e che il reclamo non si è confrontato con questo aspetto.

Così decidendo, la Corte di Cassazione ha inteso ribadire che anche la misura di sicurezza detentiva, se illegittimamente applicata, dà diritto alla riparazione per ingiusta detenzione poiché «La restrizione della libertà personale dovuta all’adozione della misura di sicurezza del ricovero presso una casa di cura, là dove imposta al di fuori dei presupposti legislativamente previsti, deve ritenersi tale da legittimare la richiesta della riparazione per l’ingiusta detenzione».

Sul punto la stessa Corte ha infine richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n.219/2008,che ha chiarito che “la riparazione per l’ingiusta detenzione va riconosciuta in tutte le ipotesi che recano una oggettiva lesione della libertà personale”.

  • Gli indennizzi per l’ingiusta detenzione

I numeri delle Vittime di Errori Giudiziari sono divenuti negli anni veramente allarmanti.

Dal 1991 al 2022 i casi di errori giudiziari hanno coinvolto l’incredibile numero di 30mila persone con circa 961 cittadini finiti in carcere, in custodia cautelare, o addirittura condannati pur essendo innocenti, come successivamente accertato.

Si tratta di una grave stortura della Giustizia Italiana che pesa anche sulle casse dello Stato (e sui contribuenti!!) che tra indennizzi e risarcimenti ha sborsato quasi un miliardo di euro (932.937.000 di euro).

Nell’anno appena trascorso sono stati 547 i casi di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari (-25 rispetto al 2022) tuttavia é cresciuta e di molto la spesa per indennizzi e risarcimenti che supera i 37mln, segnando un +11 milioni e mezzo rispetto al 2021.

Tornando ai numeri del rapporto, nel 2022 i casi di ingiusta detenzione sono stati 539, con una spesa complessiva per indennizzi liquidati pari a 27 milioni 378 mila euro.

Per quanto riguarda gli errori giudiziari veri e propri dal 1991al 2022 il totale è di 222, con una media che sfiora i 7 l’anno, mentre la spesa in risarcimenti è salita a 76.255.214 euro (pari a una media appena inferiore ai 2 milioni e 460 mila euro l’anno).

Sul quantum pesano però “i criteri di elaborazione dei risarcimenti che sono molto più discrezionali e variabili rispetto a quelli fissati invece dalla Legge per “l’ingiusta detenzione” perché sussiste ancora una differenza tra le vittime di ingiusta detenzione, che sono ”coloro che subiscono una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi venire assolte”, e chi subisce un vero e proprio errore giudiziario in senso stretto, ”vale a dire quelle persone che, dopo essere state condannate con sentenza definitiva, vengono assolte in seguito a un processo di revisione”, come nel caso di Zuncheddu.

Una differenza del tutto ingiustificabile sul piano del danno sofferto.

Sul tema, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta.

Pertanto la sua “proposizione”, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, «può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p. […], avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato».

Inoltre, secondo la Suprema Corte, è chiara «l’opzione del legislatore: di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva)».

La riparazione per l’ingiusta detenzione è un rimedio specifico atto a compensare in chiave solidaristica il pregiudizio patito da chi abbia subito una ingiusta limitazione della propria libertà personale.

Esso non copre ogni indebita restrizione della libertà personale, bensì solo quella inerente alla custodia cautelare che riguarda, quindi, la custodia in carcere, quella in luogo di cura, gli arresti domiciliari (stante la loro equiparazione alla custodia cautelare) e, infine, per espressa previsione normativa dell’art.313,co.3, anche le misure di sicurezza illegittimamente disposte in via provvisoria.

Non è, invece, previsto alcun indennizzo nel caso di misure coercitive non custodiali o di misure interdittive.

Al riguardo, in dottrina le maggiori perplessità sono state sollevate avuto riguardo alla misura dell’obbligo di dimora, soprattutto se accompagnata al divieto accessorio di allontanarsi da casa per molte ore del giorno, stante la carica fortemente afflittiva della stessa in termini di limitazione della libertà personale.

A tanto aggiungasi che l’indennizzo previsto ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l’importo di € 516.456,00.

La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal Giudice in via equitativa e compete:

- a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;

- a chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;

- a chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;

- a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;

- a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;

- a chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

A seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 314 C.p.p., affermata con la sentenza del 25/07/1996, n. 310, è stato riconosciuto analogo diritto anche al condannato per la detenzione ingiustamente subita a causa di un erroneo ordine di esecuzione.

Il diritto alla riparazione è, invece, sempre escluso:

a) per la parte di custodia cautelare computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo;

b) quando con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza è stato affermato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, stante l’intervenuta abrogazione, per la parte di custodia sofferta prima della abrogazione medesima.

Per ottenere il riconoscimento di tale indennizzo, è necessario che il soggetto non abbia dato, o concorso a dare, causa alla misura custodiale con dolo o colpa grave.

Tuttavia, l’assenza di una indicazione puntuale, da parte del Legislatore, del significato da attribuire a tale locuzione, ha dato origine a difformi soluzioni giurisprudenziali che.hanno correlativamente ridotto l’ambito di applicabilità della norma.

In caso di decesso dell’imputato l’indennizzo compete:

  • al coniuge

  • ai discendenti e gli ascendenti

  • ai fratelli e le sorelle

  • agli affini entro il 1° grado

  • alle persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

La domanda deve essere presentata presso la Cancelleria della Corte d’Appello del distretto giudiziario in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento nel termine di due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato alla perso-na nei cui confronti è stato pronunciato.

La procedura di pagamento varia secondo l’importo dell’indennizzo e in base alla modalità di pagamento prescelta dall’interessato.

Il termine massimo di definizione del procedimento di autorizzazione è fissato in 120 giorni dalla data di conclusione dell’istruttoria o, se anteriore, dalla data di notifica dell’ordinanza, munita della formula esecutiva all’Ufficio erogatore

In conclusione, resta da chiedersi se il c.d. “praetium doloris (il denaro del pianto) di latina memoria, possa essere compensato o indennizzato dopo avere trascorso in Carcere un periodo della propria esistenza, lungo o breve che sia, che ha sottratto alla vita un povero malcapitato innocente !!.


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