Le SU sulle fideiussioni con clausole dello schema A.B.I. censurate da Banca d'Italia

Nota a Cass., Sez. Unite Civili, sent. n. 24825 del 28 agosto 2026.

1. Natura del procedimento e oggetto

Si tratta di una pronuncia resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 1° agosto 2025 e dichiarato ammissibile con decreto del Primo Presidente dell'11 novembre 2025. La Corte non decide dunque il merito della controversia, ma enuncia principî di diritto e dispone la restituzione degli atti al giudice remittente [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 24825 del 28_08_2026 (1).pdf].

Giovedi 24 Settembre 2026

Fatti di causa.

Due garanti si opponevano al decreto ingiuntivo n. 850/2023 del Tribunale di Siracusa, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di Siena NPL 2018 s.r.l. (avente causa da Banca MPS) in forza di fideiussioni prestate nel 2015 in relazione a specifiche operazioni negoziali (conto corrente di corrispondenza e finanziamento chirografario) a garanzia dell'esposizione di un'impresa individuale.

Le opponenti deducevano che i testi delle garanzie riproducevano le clausole dello schema A.B.I. censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con conseguente nullità della deroga all'art. 1957 c.c. e decadenza della creditrice, avendo essa avviato le iniziative di recupero oltre il semestre dalla decadenza del debitore dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). La cessionaria opponeva la natura specifica e non omnibus delle garanzie e la loro estraneità temporale (2015) all'accertamento del 2005.

2. I tre quesiti

  1. Se la fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. possa dirsi legata da nesso funzionale all'intesa restrittiva, e quindi nulla, anche se rilasciata fuori dal periodo 2002-2005; e se la nullità sia dimostrata dalla mera riproduzione delle clausole.

  2. Se lo stesso valga per la fideiussione rilasciata per una specifica operazione, non omnibus.

  3. Se, dichiarata nulla la deroga all'art. 1957 c.c., la compresente clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" consenta al creditore di evitare la decadenza con mera istanza stragiudiziale.

3. Il quadro ricostruito dalla Corte

La Corte ripercorre la genesi del provvedimento del 2005: lo schema A.B.I. dell'ottobre 2002, i rilievi dell'A.G.C.M. e la censura delle clausole nn. 2,6 e 8 (reviviscenza; rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.; sopravvivenza). Rileva che l'autorità aveva accertato la «sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'A.B.I.», derivante da «una consolidata prassi bancaria preesistente», con clausole non funzionali all'accesso al credito ma volte ad addossare al fideiussore

«le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa»

Richiama poi i punti fermi di Cass., Sez. U., n. 41994/2021: ammissibilità della tutela reale (nullità "speciale" a presidio dell'ordine pubblico economico); nullità solo parziale, salvo accertamento dell'essenzialità delle clausole; sufficienza, ai fini della declaratoria, della coincidenza testuale; valore di "prova privilegiata" del provvedimento del 2005 quanto al collegamento funzionale intesa/contratto a valle.

4. Primo quesito: il limite temporale

La Corte dà atto del contrasto tra la Prima Sezione (nn. 30383/2024,1170/2025,8669/2025,17163/2025,18851/2025), restrittiva, e la Terza Sezione (nn. 20648/2024,27243/2024), estensiva, nonché delle contrapposte posizioni dottrinali (rischio di un "peccato originale" perpetuo, da un lato; svuotamento della tutela reale per impossibilità della prova, dall'altro).

La soluzione accolta è restrittiva ma non rigida. Le Sezioni Unite valorizzano la distinzione tra public e private enforcement, richiamando gli indici sistematici degli artt. 3 e 7 d.lgs. n. 3/2017 (quest'ultimo non retroattivo), per cui il vincolo probatorio derivante dall'accertamento amministrativo «riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale». Ne deriva:

«l'accertamento amministrativo non potrà costituire prova privilegiata al di fuori del perimetro temporale oggetto dello stesso. Costituirà, per converso, elemento di prova da solo però insufficiente a dimostrare, al di là dei descritti limiti temporali, l'intesa o pratica concordata rispetto alla quale ipotizzare la nullità dei negozi "a valle" riproduttivi delle clausole»

Il giudice di merito deve dunque compiere una ricognizione della portata dell'accertamento: verso il passato, se attesti una prassi preesistente allo schema A.B.I. rilevante al tempo della garanzia (§ 93 del provvedimento); verso il futuro, se contenga una proiezione dinamica, valutando anche il "ritardo" nella dissoluzione degli effetti dell'intesa. Resta salva per la banca la possibilità di dimostrare che le clausole furono frutto di trattativa effettiva e libera. È esplicitamente negato rilievo alla circostanza che una delle fideiussioni del caso del 2021 fosse del 2006, poiché quella decisione «non si è occupata partitamente del profilo».

5. Secondo quesito: le fideiussioni specifiche

Anche qui la Corte segue l'impostazione restrittiva, dando conto in particolare di Cass. n. 21841/2024, secondo cui l'illiceità non riguarda le clausole in sé ma il loro «precipitato nello schema omnibus», coinvolgente «una serie indefinita di rapporti anche futuri».

Il perimetro oggettivo dell'accertamento del 2005 non può essere obliterato: esso non concerneva «la legittimità delle singole clausole» (§ 78) bensì gli effetti della standardizzazione nello schema omnibus. Pertanto chi invoca la nullità deve provare — con ogni mezzo istruttorio, incluso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. conformato secondo gli indici dell'art. 3 d.lgs. 3/2017 — un'intesa o pratica concordata estesa alle fideiussioni specifiche, potendo utilizzare il provvedimento del 2005 come elemento di prova da solo non sufficiente, «in questa ipotesi a fortiori».

6. Principio di diritto su primo e secondo quesito (unitario)

«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri»

7. Terzo quesito: clausola "a prima richiesta" e art. 1957 c.c.

Il Tribunale remittente propendeva per la propagazione della nullità anche alla clausola di pagamento a prima richiesta, con integrale reviviscenza dell'art. 1957 c.c. (e quindi necessità dell'azione giudiziale). Le Sezioni Unite disattendono tale tesi, aderendo alle conclusioni della Procura Generale.

Argomenti decisivi: la clausola "a prima richiesta" non è stata censurata dalla Banca d'Italia, che ne ha riconosciuto la funzione di protezione e diffusione del credito (§ 81), e occupa un articolo distinto (art. 7) rispetto alla deroga (art. 6). Essa realizza un pagamento rapido salva la successiva opponibilità delle eccezioni (superamento del solve et repete assoluto già censurato nel 1994). Ne segue:

«Sono clausole che hanno funzioni ovvero un corredo assiologico diverso, sicché la reviviscenza delle prescrizioni di cui all'art. 1957, cod. civ., colpita dalla nullità in ipotesi solo parziale, è compatibile, di per sé, con la deroga apportata alle modalità non necessariamente giurisdizionali delle iniziative di recupero del credito»

Principio di diritto:

«Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante»

8. Dispositivo e rilievi conclusivi

La Corte enuncia i principî di diritto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese dell'attività difensiva svolta in sede di rinvio pregiudiziale.

Portata pratica.

La pronuncia consolida un orientamento sfavorevole al garante che si limiti a invocare la coincidenza testuale con lo schema A.B.I.: fuori dal biennio-triennio 2002-2005 e fuori dallo schema omnibus, l'onere probatorio dell'intesa torna integralmente in capo a chi eccepisce la nullità, restando il provvedimento del 2005 un mero elemento di prova valutabile insieme ad altri, previa ricognizione fattuale rimessa al merito. Sul terzo profilo, la soluzione conferma l'indirizzo già seguito da larga parte della giurisprudenza di merito Cit. 1 Cit. 2 Cit. 3 e di legittimità Cit. 4, superando la tesi restrittiva sostenuta, in chiave consumeristica, da alcune decisioni di merito Cit. 5. Va segnalato che la Terza Sezione, in attesa di questa decisione, aveva rimesso a nuovo ruolo procedimenti sui medesimi profili Cit. 6.

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