Per la Cassazione, l'adempimento parziale del debito nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pur comportando la revoca parziale, non esclude la soccombenza integrale del debitore ai fini delle spese di lite, da regolare secondo l'esito complessivo della causa; il condomino moroso non può inoltre eccepire l'inadempimento dell'appaltatore dei lavori condominiali.
| Mercoledi 23 Settembre 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di spese processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il pagamento parziale intervenuto in corso di causa non "premia" il debitore sul piano delle spese, poiché la valutazione di soccombenza resta ancorata all'esito complessivo della lite.
La decisione conferma inoltre, richiamando i propri precedenti, l'autonomia tra l'obbligo contributivo del condomino e il rapporto contrattuale tra condominio e appaltatore, con riflessi diretti sulla strategia difensiva di chi si oppone a un decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori affidati a terzi.
Un Condominio di Bari (di seguito "Condominio Alfa") otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina (di seguito "Tizia") per il pagamento di contributi condominiali dovuti in base a una delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo, comprensivo della quota per lavori straordinari allo stabile.
Tizia proponeva opposizione, lamentando:
Nel corso del giudizio Tizia versava, a titolo di acconto, una somma parziale, accettata dal Condominio. Il Giudice di Pace, ritenendo generiche le contestazioni, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando Tizia alle spese.
In sede di appello, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente il gravame limitatamente al fatto che il primo giudice non aveva tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa: revocava quindi il decreto ingiuntivo per il sopravvenuto adempimento parziale e condannava Tizia al pagamento del debito residuo. Per il resto, respingeva l'appello, rilevando che Tizia non aveva impugnato la delibera assembleare e che le contestazioni relative ai lavori riguardavano un soggetto (l'appaltatore) diverso dal Condominio. Quanto alle spese, il Tribunale le compensava per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di Tizia.
Contro la sentenza d'appello il Condominio proponeva ricorso per cassazione, mentre Tizia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
Il Condominio, con l'unico motivo del ricorso principale, denunciava la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, in relazione agli artt. 641 e 653 c.p.c.: a suo avviso le spese dell'intero procedimento, compresa la fase monitoria, gli spettavano integralmente, risultando illegittima la compensazione parziale disposta sulla sola base del pagamento parziale intervenuto durante il giudizio di impugnazione.
Tizia, con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciava la violazione degli artt. 1137 c.c. e 645 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato la mancata esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabile, commissionati dall'assemblea a una ditta appaltatrice.
La Corte esamina in via preliminare il ricorso incidentale, ritenendolo infondato. Richiamando un proprio precedente a Sezioni Unite, la Cassazione ricorda che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare:
Nel caso esaminato, Tizia non aveva impugnato la delibera, ma aveva incentrato le proprie censure su fatti successivi e diversi, relativi all'esecuzione dei lavori. Su questo punto la Cassazione, richiamando propria giurisprudenza costante, ribadisce che l'obbligo del singolo condomino di contribuire alle spese comuni e il rapporto contrattuale tra condominio e appaltatore restano del tutto autonomi e indipendenti: il primo si fonda sulle norme che regolano la contribuzione alle spese per le cose comuni, il secondo trova causa nel contratto concluso dall'amministratore con il terzo. Ne consegue che il condomino moroso, opponendosi al decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori appaltati, non può far valere la mancata o inesatta esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, venendo in rilievo unicamente il proprio debito verso il condominio.
Diversamente, il motivo del ricorso principale viene accolto. La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non costituisce una actio nullitatis né un'autonoma azione di impugnativa, ma rappresenta una fase ulteriore, eventuale, dello stesso procedimento monitorio.
Da ciò discende il principio di diritto: quando il credito risulti estinto, in corso di giudizio, per adempimento parziale senza riserva, la conseguente revoca (anche solo parziale) del decreto ingiuntivo non muta la valutazione di integrale soccombenza del debitore opposto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che va compiuta tenendo conto dell'esito complessivo finale della causa, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso in esame, non era pertanto giustificata la compensazione parziale disposta dal Tribunale sulla sola base del pagamento intervenuto nel corso del giudizio di opposizione. La Corte rileva, inoltre, che il giudice d'appello aveva omesso di liquidare le spese del primo grado di giudizio.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale e cassa l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinviando la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.