In tema di patteggiamento, la Cassazione con la sentenza n. 34120/2026 ribadisce che il compenso dell'avvocato di parte civile va liquidato solo per la fase di studio e per quella introduttiva, restando escluse la fase istruttoria, quella dibattimentale e quella decisionale; l'aumento del compenso in caso di più parti assistite nella medesima posizione resta inoltre discrezionale, non obbligatorio.
| Giovedi 24 Settembre 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato di parte civile nei procedimenti definiti con patteggiamento, richiamando espressamente precedenti delle Sezioni Unite e della terza sezione penale. La decisione conferma che, in questo rito, la base di calcolo del compenso resta strutturalmente limitata alle fasi di studio e di introduzione della causa, mentre l'aumento per la pluralità di parti assistite continua a essere rimesso alla valutazione discrezionale del giudice.
La sentenza chiarisce anche che eventuali omissioni nella liquidazione delle spese vive, non determinando nullità, non possono essere fatte valere in sede di legittimità ma solo davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, definendo il procedimento con il rito del patteggiamento, applicava all'imputato la pena di otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la medesima durata. Il giudice condannava inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, liquidate in complessivi 1.053,00 euro, applicando i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la fase di studio e per la fase introduttiva, con l'aumento del 30% per la presenza di più parti nella medesima posizione.
Avverso questa decisione, le parti civili proponevano ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi:
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti.
Quanto al primo motivo, la Cassazione osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato i valori medi delle tabelle, riducendoli fino al 50% come consentito per i procedimenti definiti ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale: non vi è quindi alcuna violazione né difetto di motivazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il testo della norma, secondo cui, quando l'avvocato assiste più soggetti nella stessa posizione, il compenso unico «può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%»: trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, il mancato riconoscimento dell'aumento non integra alcuna violazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di patteggiamento, non è consentito liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria, per quella dibattimentale o per quella decisoria, ma solo le somme relative allo studio della controversia e alla sua introduzione. Questo è il principio di diritto affermato dalla sentenza: nel rito definito con patteggiamento, la base compensativa dell'avvocato di parte civile resta limitata alle sole fasi di studio e introduttiva.
Quanto al quarto motivo, relativo all'omessa liquidazione delle spese vive, la Corte lo ritiene proposto per motivo non consentito: si tratta infatti di un'omissione che non determina nullità e che, pertanto, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione, ma va eventualmente corretta come errore materiale davanti al giudice di merito.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero da colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.