Fallimento: modalità della rinnovazione della notifica disposta dal Giudice all’udienza pre-fallimentare

Come statuito dal terzo comma dell’art. 15 della legge fallimentare, il ricorso per la dichiarazione del fallimento e il decreto con il quale il Tribunale fissa l’udienza pre-fallimentare convocando il creditore e il debitore devono essere notificati a cura della cancelleria a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Venerdi 25 Febbraio 2022

L’esito della notifica va comunicato dalla cancelleria al ricorrente, sempre a mezzo pec. Nel caso in cui la notifica a mezzo pec alla resistente per qualsiasi ragione, non sia possibile o la notifica ha esito negativo, è onere del ricorrente procedere alla notifica che va eseguita esclusivamente di persona presso la sede della resistente risultante dal registro delle imprese e in caso di esito negativo mediante deposito dell’atto nella casa comunale del luogo dove risulta la sede iscritta nel registro delle imprese.

La notifica in questo caso si perfeziona al momento del deposito presso la casa comunale.

L’eventuale rinnovazione della notifica disposta dal Giudice Delegato all’udienza pre-fallimentare deve essere effettuata a cura del ricorrente o la stessa deve essere preceduta da un nuovo tentativo di notifica a mezzo pec da parte della Cancelleria?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5858/2022, pubblicata il 22 febbraio 2022.

IL CASO: Nella vicenda esaminata era successo che la notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione della resistente eseguita dalla cancelleria a mezzo pec aveva avuto esito negativo. Il Giudice, all’udienza pre-fallimentare, disponeva il rinnovo della notifica fissando una nuova udienza e il termine per procedere con il rinnovo.

Il creditore istante procedeva, quindi, alla notifica del ricorso e del provvedimento disposto dal Giudice relativo alla rinnovazione e non anche del primo decreto di convocazione. La notifica veniva eseguita dal ricorrente.

Il Tribunale, all’esito dell’udienza pre-fallimentare, dichiarava il fallimento della società e dei soci di quest’ultima illimitatamente responsabili.

Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, pronunciandosi sul reclamo interposto dai falliti, revocava il fallimento ritenendo non rispettato l’iter procedimentale previsto per la notifica alla resistente, essendo necessario, secondo i giudici della Corte territoriale, anche nel caso in cui venga disposta la rinnovazione, procedere al tentativo di notifica a mezzo pec a cura della cancelleria.

Pertanto, la creditrice e la curatela fallimentare, ritenendo errata la decisione della Corte di Appello, sottoponevano la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 15 della legge fallimentare non essendo necessario, secondo i ricorrenti, nel caso in cui venga disposta la rinnovazione della notifica alla resistente ricominciare tutto l’iter notificatorio, ivi compreso il tentativo di notifica a mezzo pec da parte della cancelleria.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale lo ha accolto con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, affermando il seguente principio di diritto, al quale i giudici della Corte territoriale dovranno attenersi: “ai sensi dell’art. 15 l.fall., se la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore”.

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