Fallimento: modalità di notifica dell'istanza di ammissione al passivo.

Com’è noto, a norma dell’art. 93 della legge fallimentare la domanda di ammissione al passivo va proposta con ricorso da trasmettere, almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore nella lettera di cui all’articolo 92 della suddetta legge.

Venerdi 19 Luglio 2019

Poiché l’istanza può essere depositata anche personalmente dalla parte, è ammissibile il deposito cartaceo in Cancelleria?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18535/2019, pubblicata il 10 luglio scorso, fornendo risposta affermativa.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, il giudice delegato dichiarava d’ufficio inammissibile la domanda di insinuazione al passivo proposta da un lavoratore per il riconoscimento del credito vantato nei confronti dell’ex datore di lavoro, poi fallito, a titolo di spettanze per l’attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest’ultimo. La domanda di ammissione al passivo veniva dichiarata inammissibile in quanto era stata depositata in Cancelleria e non trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata come previsto dall’art. 93 della legge fallimentare. Anche l’opposizione ex art. 98 della legge fallimentare avverso il provvedimento del giudice delegato veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale il quale, nel condividere la decisione del primo giudice, evidenziava che l’unica modalità di trasmissione della domanda era l’invio a mezzo pec, non assumendo nessun rilievo la circostanza che la sanzione di inammissibilità non era espressamente prevista dalla legge. Pertanto, avverso il decreto di inammissibilità, il lavoratore, rimasto soccombente, interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, che la presentazione dell'istanza di ammissione con deposito in cancelleria, anzichè a mezzo p.e.c., integra una semplice irregolarità sanabile, atteso che la domanda era stata comunque portata nel progetto di stato passivo dal curatore, che la aveva quindi ricevuta, e aveva, peraltro espresso parere favorevole alla sua ammissione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento gli Ermellini, condividendo l’impostazione del ricorrente circa la sanabilità del deposito dell’istanza di ammissione al passivo con modalità cartacea e non a mezzo pec con l’invio al curatore e ritenenendo che il suddetto deposito non dà luogo alla inammissibilità della domanda, hanno accolto il motivo del ricorso, evidenziando che:

1. la domanda di insinuazione allo stato passivo, pur depositata in cancelleria, e non inviata al curatore a mezzo p.e.c., ha raggiunto il proprio scopo di determinare la costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata, essendo stata inserita nel progetto di stato passivo del curatore, che con tale condotta ha implicitamente attestato di averla regolarmente ricevuta;

2. configura, senza ombra di dubbio, un vizio che, non è, tuttavia, di tale gravità da determinare una sanzione processuale che, peraltro, neppure il legislatore ha ritenuto di prevedere, il deposito della domanda di ammissione al passivo in cancelleria anziché con invio telematico al curatore;

3. se è pur vero che la circostanza che una sanzione processuale non sia espressamente prevista dalla legge non è dirimente allorquando l'atto processuale difetti dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, ove, tuttavia si ravvisi in concreto - come nel caso di specie - che tale scopo è stato raggiunto, non vi è motivo per dichiarare una sanzione processuale in un ordinamento, quale il nostro, che non persegue la finalità del rispetto delle forme processuale come un valore a sè stante, ma sempre in vista della realizzazione di un determinato risultato;

D’altra parte, allo stesso principio del raggiungimento dello scopo si è recentemente ispirata la stessa Corte nel sancire che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza. E' stato quindi ritenuto costituire una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica (Cass. S.U. 23620/2018).

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