La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1156 del 18 gennaio 2017 si pronuncia in tema di notifica tramite PEC, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore.
Giovedi 9 Febbraio 2017 |
Nel caso in esame, la Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto da R.W., in proprio e nella qualità di socia unica e liquidatrice di (OMISSIS) s.r.l., contro la sentenza del Tribunale dichiarativa del fallimento della società ad istanza della soc. F.
In particolare la Corte del merito riteneva che la notifica dell'istanza di fallimento fosse stata correttamente eseguita dalla cancelleria, ai sensi della L.Fall. art. 15, comma 3, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di (OMISSIS), che la società, pur essendosi cancellata dal R.I., non aveva disattivato.
R.W. proponeva quindi ricorso per Cassazione, contestando, tra l'altro, la validità della notifica eseguita a mezzo PEC, per di più senza l'indicazione del soggetto deputato a rappresentare (OMISSIS) nel processo, rilevando che una società cancellata dal R.I. non può più ritenersi fornita di un indirizzo telematico presso un pubblico registro.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in punto di notifica osserva quanto segue:
- la L.Fall. Art. 15, comma 3, (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti);
- solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro;
- la norma ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società;
- l'imprenditore, d'altro canto, è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale,
- è errato l'assunto secondo cui, una volta che la società sia cancellata dal R.I, non vi è più alcuna possibilità di reperirne l'indirizzo telematico, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione, ma conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC;
Pertanto, è principio di diritto che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro.