Domanda riconvenzionale per l'assegno di divorzio e decadenza

Quando deve essere proposta la domanda riconvenzionale con la quale si chiede al giudice il riconoscimento di un assegno di divorzio? Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18527 del 26 luglio 2017.

Lunedi 18 Settembre 2017

Il caso: il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Q. e M. e imposto al Q. il versamento a titolo di assegno divorzile della somma mensile di 1.500 Euro; respingeva le altre domande riconvenzionali proposte dalla ex moglie.

Proponeva appello principale il Q. ribadendo la propria eccezione di decadenza della M. dalla domanda di assegno in quanto la controparte non aveva depositato alcuna memoria per la costituzione davanti al giudice istruttore dopo l'udienza presidenziale.

Contestava altresì il diritto della M. a percepire l'assegno divorzile non sussistendone i presupposti e, subordinatamente, ne chiedeva la riduzione.

La ex moglie proponeva appello incidentale per l'aumento dell'importo dell'assegno divorzile e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento del suo diritto all'assegnazione di una quota pari al 40% del T.F.R. già percepito dall'ex marito.

La Corte territoriale respingeva gli appelli e compensava le spese processuali.

Q. proponeva quindi ricorso per Cassazione insistendo nell' eccezione di decadenza e deducendo la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c.in relazione alla L. n. 898 del 1970,art.4, comma 10(primo motivo) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 e dell'art. 279 c.p.c., comma 4.

La Suprema Corte ritiene infondata l'eccezione e osserva che:

- nel giudizio di divorzio, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite massimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile;

- ciò non esclude la ritualità della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta dinanzi al presidente del tribunale, in tempo antecedente alla udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore di cui all'art. 180 c.p.c., così come aveva fatto la difesa della ex moglie;

- nel merito, per gli Ermellini la Corte distrettuale hacorrettamente tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente e ha ritenuto congrua la misura dell'assegno in relazione alle rispettive condizioni economiche delle parti e nella prospettiva di assicurare una vita indipendente e dignitosa alla ex moglie anche dopo il divorzio.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1, Ordinanza del 26/07/2017 n.18527

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