Avvocati: valida la notifica in cancelleria se la pec non è indicata negli atti

E’ valida la notifica della sentenza presso la Cancelleria del Tribunale qualora la parte non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è pendente e negli atti processuali non è stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Martedi 19 Settembre 2017

Questo è quanto statuito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21335/2017, pubblicata il 14 settembre scorso.

IL CASO: la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dalla sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile per tardività dell'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa in primo grado, in quanto notificato oltre il termine dei 30 gg. dalla notifica della suddetta sentenza eseguita presso la cancelleria del Tribunale. Nel caso di specie gli appellanti non avevano indicato negli atti del giudizio di primo grado l’indirizzo di posta elettronica certificata. I ricorrenti con il ricorso per Cassazione deducevano la violazione o la falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articoli 82 e articoli 125 e 366 c.p.c., come novellati dalla L. n. 183 del 2011, articolo 52 e l'omesso esame sulle medesime circostanze del fatto processuale sotteso. Secondo i ricorrenti, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10143/2012, la notificazione della sentenza a mezzo PEC, invece che presso la cancelleria del giudice di primo grado nel cui circondario il difensore della parte soccombente non abbia eletto domicilio, e' possibile non solo se questi abbia indicato la propria PEC ai sensi dell'articolo 125 c.p.c., ma anche ove egli - come avvenuto nel caso di specie abbia comunicato al proprio Ordine d'iscrizione e poi alla cancelleria la propria PEC, e la cancelleria stessa l'abbia poi utilizzata per le comunicazioni prescritte dal codice di rito (nella specie, per la comunicazione del deposito della sentenza di primo grado).

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, ha ritenuto infondati i motivi dell’impugnazione e con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso, evidenziando che:

  1. L’art. 82 del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il quale statuisce che gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita, trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorche' appartenente allo stesso distretto di quest'ultima;

  2. a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli articoli 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 25 esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorita' giudiziaria, innanzi alla quale e' in corso il giudizio, ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82 consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'articolo 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'articolo 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143/12);

  3. proprio con riguardo a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10143/2012 citata dai ricorrenti, deve distinguersi tra la comunicazione della Pec al Consiglio dell'Ordine e alla cancelleria e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata negli atti processuali notificati alla controparte, la quale non ha un onere di ricerca della PEC che non le sia stata resa nota nel modo di legge.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2, Ordinanza del 14/09/2017 n.21335

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