Diritti autodeterminati: l'eccezione di usucapione in appello non è domanda nuova

Con la sentenza n. 24684/2026 la Cassazione ha stabilito che, vertendosi in tema di diritti autodeterminati, dedurre in appello l'usucapione a sostegno della proprietà già controversa in primo grado non costituisce domanda nuova, perché il titolo dell'acquisto rileva solo ai fini della prova e non della specificazione della domanda o dell'eccezione.

Mercoledi 26 Agosto 2026

Premessa

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di diritti autodeterminati, ribadendo che il mutamento del titolo posto a fondamento della domanda di proprietà non integra domanda nuova in appello. La precisazione ha rilievo pratico immediato per la strategia difensiva: chi rivendica la proprietà già in primo grado può, in appello, invocare l'usucapione senza incorrere nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., dovendo soltanto fornirne la relativa prova.

La decisione richiama inoltre i limiti della prova del possesso ad usucapionem sui fondi agricoli, chiarendo che la mera coltivazione non basta in assenza di atti, come la recinzione, che esprimano in modo inequivoco l'intenzione di escludere i terzi dal godimento del bene.

Il caso

La controversia nasce dalla citazione in giudizio, davanti al Tribunale competente, promossa da Mevia nei confronti del vicino Caio. Mevia, proprietaria di un fondo ricevuto in donazione dal padre Tizio, lamentava che Caio avesse innalzato il piano di campagna del proprio terreno confinante, creando un dislivello di circa quattro metri e realizzando un manufatto a distanza inferiore a quella legale dal confine. Chiedeva quindi la condanna di Caio al ripristino dei luoghi e al rispetto delle distanze.

Caio si costituiva resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di nullità dell'atto di donazione con cui Tizio aveva trasferito il fondo a Mevia, sostenendo che il donante si fosse dichiarato proprietario per usucapione senza possederne i requisiti. Il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Tizio, il quale si costituiva affermando di aver posseduto pubblicamente il bene sin da tempo risalente, ben prima della donazione.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando nulla la donazione e rigettando le altre domande. Mevia e Tizio proponevano appello, ma la Corte territoriale confermava integralmente la decisione, dichiarando peraltro inammissibile, perché ritenuta domanda nuova, la richiesta con cui in appello si chiedeva di accertare che Tizio avesse comunque usucapito il bene prima di donarlo.

I motivi del ricorso

Mevia e Tizio hanno impugnato la decisione con sette motivi, i principali dei quali possono essere così sintetizzati:

  • violazione degli artt. 345 c.p.c. e 1158 c.c., per aver la Corte d'Appello erroneamente qualificato come domanda nuova, e dunque inammissibile, la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in capo al donante;
  • violazione delle norme sul possesso ad usucapionem, per aver ritenuto clandestino il possesso esercitato dal donante, nonostante si fosse esplicato attraverso la coltivazione del fondo;
  • violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova relativo al possesso pacifico e indisturbato del bene;
  • vizio di motivazione per omesso esame delle risultanze della prova testimoniale sull'attività di coltivazione;
  • violazione dell'art. 771 c.c., per aver dichiarato nulla la donazione senza considerare che la nullità riguarda i beni futuri e non, allo stesso modo, i beni altrui;
  • omessa pronuncia su alcune domande proposte dai ricorrenti;
  • erroneo governo delle spese di lite.

La decisione della Cassazione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Il tema controverso in giudizio era, sin dall'origine, la proprietà del bene: un diritto reale che, insieme agli altri diritti di godimento, rientra nella categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati. Per questi diritti la domanda si identifica in base al solo contenuto (l'affermazione della proprietà), e non in base al titolo dal quale la proprietà deriva. Ne consegue che dedurre, in appello, un titolo diverso da quello inizialmente indicato — nel caso di specie l'usucapione, in luogo della donazione — non muta l'oggetto della domanda già proposta, ma incide unicamente sul piano della prova.

La Cassazione ha quindi affermato che la deduzione dell'usucapione da parte del donante, il quale già in primo grado aveva eccepito la proprietà del bene ad altro titolo, non viola il divieto di proporre domande nuove in appello. La Corte territoriale, dichiarando inammissibile tale motivo di gravame, aveva perciò errato: la questione della proprietà del cespite era comunque compresa nel perimetro della causa, tanto che la stessa validità della donazione dipendeva dall'accertamento circa la titolarità del bene in capo al donante.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo, relativi alla prova del possesso utile all'usucapione, sono rimasti assorbiti dall'accoglimento del primo. La Cassazione ha comunque precisato, richiamando propri precedenti, che ai fini della prova del possesso uti dominus su un fondo agricolo la mera coltivazione non è sufficiente, potendo essere compatibile anche con un titolo convenzionale o con la tolleranza del proprietario; elementi come la recinzione del fondo assumono invece un rilievo probatorio più significativo, perché esprimono in modo inequivoco la volontà di escludere i terzi dal godimento del bene.

Quanto al quinto motivo, relativo alla nullità della donazione, la Cassazione lo ha ritenuto parzialmente fondato.

Ha ribadito che la donazione di un bene altrui, pur non espressamente vietata dalla legge, è nulla in applicazione della disciplina generale sulla donazione di beni futuri. Ha tuttavia richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui tale donazione può valere come donazione obbligatoria di dare qualora il donante abbia dichiarato di essere consapevole dell'altruità del bene; ha inoltre osservato che l'atto di donazione nullo può comunque produrre l'effetto di mutare la detenzione in possesso utile all'usucapione. La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, in ordine, se il donante avesse usucapito il bene prima della donazione, se fosse consapevole dell'altruità della cosa donata, e se l'atto potesse comunque valere come atto di interversione del possesso: valutazioni tutte omesse nella sentenza impugnata.

In accoglimento dei motivi indicati, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, rinviando la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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