Affidamento condiviso: la parità dei tempi con i figli non è un diritto automatico

Cassazione: ordinanza n. 11946 del 30/04/2026.
A cura della Redazione.

Per la Cassazione, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il genitore non convivente non deve fondarsi su una ripartizione simmetrica e paritaria, ma sulla valutazione ponderata del giudice di merito, orientata al benessere del minore e al suo diritto a una relazione significativa con entrambi i genitori.

Mercoledi 26 Agosto 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di affidamento condiviso, ribadendo che il diritto alla bigenitorialità non si traduce in un diritto alla parità matematica dei tempi di frequentazione.

L'ordinanza conferma che le contestazioni sullo squilibrio orario tra i genitori, se non accompagnate da una puntuale censura della motivazione del giudice di merito, sono destinate a essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.

La decisione ribadisce inoltre che le controversie interpretative sulle modalità di attuazione dell'affidamento, quando riguardano solo l'esecuzione di quanto già stabilito, appartengono al giudice del merito e non possono essere fatte valere come autonomo motivo di ricorso per cassazione.

Il caso

La controversia riguarda due genitori non coniugati, con due figli minori nati dalla loro relazione. Il Tribunale di Monza, in primo grado, aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori, assegnato la casa familiare (di proprietà esclusiva del padre) alla madre, regolato i tempi di permanenza presso ciascun genitore e stabilito il concorso di entrambi al mantenimento dei figli.

La Corte d'Appello di Milano, investita dal padre, ha confermato l'impostazione del Tribunale, con un'unica modifica: ha ampliato il diritto di visita paterno, consentendogli di tenere con sé le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, oltre ai fine settimana alternati già previsti. La Corte territoriale ha ritenuto che tale ampliamento fosse comunque compatibile con l'esigenza di garantire ai minori, in ragione della tenera età, la stabilità delle proprie abitudini di vita.

I motivi del ricorso in Cassazione

Il padre ha impugnato la decisione d'appello con tre motivi, lamentando sostanzialmente uno squilibrio nella ripartizione dei tempi di permanenza dei figli tra i genitori:

  • violazione delle norme sull'affidamento condiviso e del diritto alla vita familiare, per aver ritenuto adeguato un ampliamento del diritto di visita giudicato «meramente teorico» e insufficiente a riequilibrare i tempi di permanenza rispetto alla madre;
  • violazione delle norme sull'assegnazione della casa familiare, per motivazione ritenuta generica e per la mancata considerazione della disponibilità abitativa complessiva dei genitori;
  • iniquità dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, per non aver considerato adeguatamente le risorse economiche di entrambi i genitori.

A sostegno del primo motivo, il ricorrente ha evidenziato un marcato squilibrio quantitativo tra le ore settimanali trascorse con i figli dal padre rispetto alla madre, sostenendo che tale sperequazione non fosse giustificata da adeguata motivazione e contrastasse con il principio della bigenitorialità.

La decisione della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi. Quanto al primo, la Cassazione ha rilevato che le censure del ricorrente non si confrontavano puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva motivato la conferma dell'assetto di primo grado richiamando la tenera età dei minori e l'esigenza di preservare la stabilità delle loro abitudini.

Il punto di maggior rilievo riguarda tuttavia il principio di diritto richiamato dalla Corte, già affermato in precedenti pronunce in tema di affidamento condiviso: la regolamentazione dei rapporti tra il minore e il genitore non convivente non può basarsi su una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza, ma deve costituire il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito, orientata a garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita serena, tenendo comunque conto del diritto del minore a una relazione piena e significativa con entrambi i genitori e del corrispondente diritto di questi ultimi.

La Cassazione ha inoltre precisato che le contestazioni relative alle modalità pratiche di attuazione dell'affidamento — come le modalità di ritiro dei figli da scuola — attengono alla fase esecutiva di quanto già stabilito in sentenza e rientrano nella competenza del giudice di merito, non potendo essere fatte valere come autonomo motivo di ricorso per cassazione.

Anche gli altri due motivi sono stati giudicati inammissibili: quello sulla casa familiare perché sollecitava una rivalutazione di elementi di fatto già considerati nei gradi di merito; quello sull'assegno di mantenimento perché generico e, in parte, fondato su doglianze mai sollevate nei precedenti gradi di giudizio.

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