Assegno divorzile: i criteri di quantificazione tra funzione assistenziale e perequativo-compensativa

Cassazione: ordinanza n. 22874 del 07/07/2026.
A cura della Redazione.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del marito e conferma che l'assegno divorzile spetta sia in funzione assistenziale, se il coniuge debole non è autosufficiente, sia in funzione perequativo-compensativa, se lo squilibrio economico deriva da scelte di vita condivise e sacrifici professionali del richiedente.

Martedi 25 Agosto 2026

Premessa

La pronuncia conferma un orientamento che incide direttamente su uno degli aspetti più controversi del contenzioso divorzile: la distinzione tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa dell'assegno. La Corte non introduce principi nuovi, ma consolida un assetto già stabile, ribadendo che l'accertamento del nesso causale tra squilibrio economico e sacrificio professionale del coniuge debole resta una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi motivazionali qualificati. Per chi assiste le parti in giudizi di divorzio, la decisione conferma la necessità di allegare e provare puntualmente, già nei gradi di merito, gli elementi fattuali su cui si fonda ciascuna delle due componenti dell'assegno.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Verona aveva riconosciuto in favore di Mevia, ex moglie di Tizio, un assegno divorzile di 900 euro mensili, valorizzando la marcata disparità economico-patrimoniale tra le parti, la durata del matrimonio, l'età dei coniugi, la ridotta capacità lavorativa della donna e il contributo da lei prestato alla vita familiare. Il giudice aveva inoltre ritenuto non decisivo il peggioramento reddituale allegato da Tizio, collegato alla temporanea cessazione delle missioni lavorative all'estero.

La Corte d'appello di Venezia aveva confermato integralmente la decisione, accertando:

  • un rilevante divario economico tra le parti, con significativa capacità reddituale e patrimoniale di Tizio;
  • la limitata autosufficienza economica di Mevia, aggravata da una condizione di invalidità totale e da rilevanti esigenze sanitarie;
  • il contributo di Mevia alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del marito, anche attraverso il sacrificio delle proprie prospettive professionali e l'assunzione del ruolo prevalente nella gestione domestica durante le frequenti assenze di Tizio, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, per missioni all'estero.

La Corte territoriale aveva inoltre escluso che il temporaneo calo reddituale di Tizio, dovuto all'interruzione delle missioni, potesse incidere sull'equilibrio economico accertato, evidenziando anzi la successiva ripresa delle missioni e il conseguente incremento delle entrate.

I motivi del ricorso in Cassazione

Tizio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi riferiti alla violazione dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970.

  • Con il primo motivo, ha lamentato che la Corte d'appello avesse riconosciuto l'assegno in difetto di prova dell'inadeguatezza dei mezzi economici di Mevia e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, trascurando i redditi percepiti dalla stessa, le indennità collegate all'invalidità, le ulteriori entrate familiari e le disponibilità patrimoniali e immobiliari.
  • Con il secondo motivo, ha contestato il riconoscimento della componente perequativo-compensativa dell'assegno, sostenendo che non fosse stato accertato un effettivo sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di Mevia, causalmente collegato a scelte condivise della vita familiare; ha inoltre rilevato che gli incrementi reddituali derivanti dalle missioni estere avevano natura indennitaria e non avrebbero dovuto rilevare, e che la lunga separazione di fatto e l'assenza di figli avrebbero dovuto escludere la componente compensativa dell'assegno.

La decisione della Cassazione

La Corte ha ritenuto i due motivi inammissibili, esaminandoli congiuntamente in quanto entrambi riferiti alla debenza dell'assegno divorzile e alla violazione delle medesime disposizioni normative.

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, rilevante:

  • in funzione assistenziale, quando il coniuge in situazione di svantaggio non possiede i mezzi per un'esistenza dignitosa né può procurarseli per ragioni oggettive;
  • in funzione perequativo-compensativa, quando lo squilibrio discende da scelte di vita condivise dai coniugi, a seguito delle quali il richiedente ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, contribuendo così alla formazione del patrimonio comune.

Ai fini della componente compensativa, occorre un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio esistente al momento del divorzio e il sacrificio effettivamente sostenuto dal coniuge più debole; in assenza di tale prova, l'assegno può giustificarsi solo su base assistenziale, e comunque a condizione che la carenza di mezzi non dipenda da comportamenti inerti del richiedente, in contrasto con il principio di autoresponsabilità.

Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello si era correttamente attenuta a tali principi, avendo argomentato su tutti i profili rilevanti: il fatto che Mevia avesse conformato le proprie scelte di vita alle esigenze professionali del marito, seguendolo nei trasferimenti imposti dalla carriera militare e rinunciando a prospettive coerenti con la propria formazione, oltre a farsi carico della gestione domestica e delle proprie problematiche sanitarie durante le assenze del coniuge. Secondo la Corte, il ricorrente non ha censurato una violazione di legge, ma ha piuttosto sollecitato una nuova valutazione del merito già accertato, concordemente, nei due gradi precedenti: un riesame precluso in sede di legittimità, salvo che non si configuri un vizio motivazionale nei ristretti limiti previsti dall'articolo 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna di Tizio al pagamento delle spese di lite.

Le conseguenze pratiche

La pronuncia ribadisce che, nei giudizi di divorzio, la prova dell'inadeguatezza economica e del sacrificio professionale del coniuge richiedente deve essere fornita e valorizzata già nei gradi di merito, poiché la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione. Conferma inoltre che entrate derivanti da nuove attività lavorative del coniuge obbligato, anche se temporaneamente sospese, possono continuare a incidere sulla misura dell'assegno se la loro ripresa è prevedibile.

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