L'appello penale depositato tramite PEC anziché tramite il portale telematico è inammissibile, anche se pervenuto nei termini al giudice competente. La Cassazione esclude qualsiasi interpretazione adeguatrice: il chiaro dettato normativo impone il deposito esclusivamente telematico e la sanzione di inammissibilità non è derogabile invocando il raggiungimento dello scopo o il favor impugnationis. Artt. 111-bis,582 e 591 c.p.p.
| Mercoledi 1 Aprile 2026 |
Tizio, imputato e condannato all'esito di un giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Il difensore depositava l'atto di appello il 4 luglio 2025 tramite posta elettronica certificata, anziché mediante il portale per il deposito degli atti penali previsto dall'art. 111-bis c.p.p.
La Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione, rilevando che il deposito era avvenuto con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge.
In sede di memoria difensiva, l'avvocato aveva sostenuto di aver tentato il deposito telematico tramite portale, senza però riuscirvi a causa di generici «problemi di caricamento», rimasti del tutto indocumentati. La Corte territoriale aveva altresì osservato che esistevano procedure concordate tra gli uffici giudiziari torinesi e le rappresentanze forensi locali per gestire eventuali malfunzionamenti certificati del sistema, alle quali il difensore non aveva fatto ricorso.
Il difensore ricorreva per cassazione articolando due motivi:
La Seconda Sezione Penale rigetta il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo vigente. L'art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che
il deposito degli atti avvenga con modalità esclusivamente telematiche, salvo i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici certificato nelle forme di cui all'art. 175-bis c.p.p. L'art. 582 c.p.p. richiama espressamente tali modalità per la presentazione delle impugnazioni, e l'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. commina espressamente la sanzione di inammissibilità in caso di inosservanza;
il d.m. 29 dicembre 2023 n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, stabilisce che per i procedimenti celebrati con rito abbreviato il deposito esclusivamente telematico è obbligatorio dal 1° aprile 2025; nel caso di specie, l'atto era stato depositato il 4 luglio 2025, dunque ben oltre quella data.
ammettere il deposito via PEC in luogo del portale telematico significherebbe azzerare i requisiti di forma e violare il principio di legalità processuale. Il favor impugnationis, nel richiamare l'istituto della conversione dell'impugnazione ex art. 568 comma 5 c.p.p., presuppone che le regole formali del mezzo di impugnazione siano state rispettate e non può tradursi in una potestà integrativa della voluntas legis;
quanto alla questione di legittimità costituzionale, è manifestamente infondata: la scelta legislativa di imporre il deposito telematico risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, nonché all'esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, con ricadute positive anche sulla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Il sistema non è irragionevole né lesivo del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
A decorrere dalle date fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, del d.m. n. 217 del 2023, e fuori dai casi di malfunzionamento certificato dei sistemi informatici ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis c.p.p. è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza che possa assumere rilievo la circostanza che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente entro il termine perentorio di proposizione.