Con l'ordinanza n. 29694/2025, pubblicata il 10 novembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, fornendo importanti chiarimenti sull'onere della prova che grava sulla parte opponente.
| Martedi 18 Novembre 2025 |
La norma di riferimento è l'art. 650 del codice di procedura civile il quale stabilisce al primo comma che l'intimato può proporre opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto "se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore".
IL CASO: La vicenda processuale esaminata trae origine da un atto di precetto notificato sulla scorta di un decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge. Una volta ricevuta la notifica del precetto, l’intimato proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. A sostegno della tardività dell’opposizione deduceva una causa di forza maggiore per non aver avuto conoscenza dell'atto notificato in quanto assente dal proprio domicilio nel periodo in cui la notifica era stata effettuata essendo ricoverato in un una struttura ospedaliera e un'irregolarità della notificazione, consistita nella mancata allegazione del ricorso monitorio al decreto ingiuntivo notificato. Evidenziava di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo, una volta ricevuto l'atto di precetto, a seguito di accesso agli atti telematici del fascicolo monitorio.
Il giudizio innanzi al Tribunale si concludeva con l'accoglimento parziale dell'opposizione. L'opponente veniva condannato al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo. Il decidente, pur escludendo la forza maggiore, riteneva ammissibile l'opposizione e valorizzava la nullità della notifica per la mancata allegazione del ricorso. Tale omissione, secondo il giudice di prime cure, aveva impedito all'opponente di avere "piena conoscenza legale della domanda giudiziale", integrando così il presupposto dell'irregolarità della notificazione rilevante ai fini dell'art. 650 c.p.c.
Diverso l'esito del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, che veniva riformata. I giudici della Corte territoriale dichiaravano l'opposizione inammissibile, osservando che ai fini della sua legittimità non è sufficiente dimostrare l'irregolarità della notifica, ma è necessario provare che, a causa di tale irregolarità, l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre tempestiva opposizione.
LA DECISIONE: La questione veniva, quindi, sottoposta all'esame della Corte di Cassazione la quale ha confermato l’impostazione della Corte di Appello, rigettando il ricorso promosso dall’originario ingiunto.
Gli Ermellini hanno chiarito la portata e i limiti dei presupposti per l’accesso al rimedio dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, osservando che:
l’articolo 650 c.p.c. impone un duplice onere probatorio: a) la sussistenza di una delle tre cause tassative: irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore b) il nesso di causalità tra tale evento e la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo;
ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva, non è sufficiente il mero accertamento dell'irregolarità della notificazione. È indispensabile, invece, che l'opponente dimostri che proprio a causa di tale vizio non ha avuto conoscenza del provvedimento in tempo utile per proporre opposizione nei termini ordinari di cui all'art. 641 c.p.c.;
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito tale prova. Anzi, il giudice del merito aveva accertato che essa "avrebbe potuto avere conoscenza del decreto ingiuntivo notificato", non trovandosi ancora ricoverata al momento del perfezionamento della notifica. Questo accertamento di fatto, non smentito, ha interrotto il nesso causale tra l'irregolarità (mancata notifica del ricorso) e la mancata conoscenza del decreto, rendendo irrilevante il vizio ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
La Cassazione sottolinea, inoltre, un altro aspetto cruciale: il destinatario di un decreto ingiuntivo che ne venga a conoscenza, seppur tramite una notifica nulla, non può rimanere inerte confidando nel vizio, ma deve attivarsi per proporre opposizione ed evitare la formazione del giudicato.
I giudici di legittimità hanno chiarito implicitamente che, ai fini dell'art. 650 c.p.c., il presupposto rilevante è la mancata tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio in sé, intesa come conoscenza della sua esistenza e del suo contenuto precettivo, tale da mettere l'ingiunto in condizione di reagire. La "piena conoscenza" degli argomenti e dei documenti posti a fondamento della domanda attiene più propriamente al merito della difesa, che può essere espletata una volta che l'opposizione sia stata ammessa.
In altri termini, con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha ribadito che il rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c. non è un'automatica conseguenza di un vizio di notificazione. Al contrario, l'opponente è gravato da un preciso e duplice onere probatorio: deve dimostrare non solo l'irregolarità della notifica, ma anche e soprattutto che tale irregolarità è stata la causa diretta della sua impossibilità di venire a conoscenza del decreto entro i termini per l'opposizione ordinaria. La mancanza di questa prova causale, come nel caso di specie, preclude l'accesso al giudizio di merito, consolidando gli effetti del decreto ingiuntivo opposto.