Il decesso dell'unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo.

A cura della Redazione.

Con la sentenza n. 1574/2020 la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza.

Martedi 4 Febbraio 2020

Il caso: Il Tribunale di Nola, decidendo la causa promossa da G.R. e nella quale erano intervenuti Gr.Ca.To. e D.G., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, rigettava la domanda proposta dai predetti e volta alla condanna dei fratelli F., G. e D.M.S. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incendio sviluppatosi al piano seminterrato dell’immobile di proprietà degli indicati convenuti.

La Corte di appello di Napoli accoglieva le impugnazioni proposte dall’appellante principale e agli appellanti incidentali Gr.Ca.To. e D.G. e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di G.R., della somma di Euro 14.924,67, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza, e, in favore di Gr.Ca.To. e D.G., della somma di Euro 5.826,29, oltre interessi.

Avverso la sentenza della Corte di merito due dei tre convenuti propongono ricorso per cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per gli appellati: i ricorrenti evidenziano che nel corso del giudizio di appello, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, decedeva l’unico difensore dei medesimi, appellati in secondo grado, avv. N.R., senza che fosse disposta l’interruzione del processo.

Per gli Ermellini la doglianza è fondata; sul punto la decisione osserva che:

a) lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore, l’udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia della medesima sentenza hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’art. 301 c.p.c. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio;

b) di conseguenza, detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità;

c) sul punto viene ribadito il seguente principio di diritto:

- la morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza;

- l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

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