Notifica della sentenza in cancelleria: quando vale ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione

Martedi 4 Febbraio 2020

Con l’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ogni avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, se la parte elegge espressamente domicilio nella Cancelleria del Giudice dinanzi al quale pende il giudizio, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l’impugnazione avverso la sentenza emessa all’esito del suddetto giudizio, è valida la notifica di quest’ultima nella cancelleria o è necessario procedere con la notifica al domicilio digitale del legale della controparte?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1982/2020, pubblicata il 29 gennaio 2020.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità trae origine dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di canoni di locazione.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello. Nel giudizio di secondo grado, il legale del creditore originario eleggeva espressamente domicilio presso la Cancelleria della Corte di Appello.

La sentenza di quest’ultima veniva, pertanto, notificata al legale della controparte con il deposito presso la suddetta Cancelleria.

Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, il legale del creditore originario interponeva ricorso per Cassazione

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine perentorio di cui agli  artt. 325 e 326 c.p.c. e cioè oltre il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata.

Secondo gli Ermellini, in virtù dell'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di appello o della sentenza va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, di conseguenza è nulla la notificazione effettuata (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82) presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche nel caso in cui il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo (a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario).

Il suddetto principio, hanno continuato, non trova applicazione, però, nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati.

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