Danno da animale: responsabili il proprietario ex art. 2052 c.c e l'affidatario ex art. 2043 c.c

Per la Cassazione, il danneggiato può agire contro il proprietario dell’animale ai sensi dell’art. 2052 c.c. anche se, al momento del fatto, l’animale era affidato a terzi: l’affidamento rileva solo nei rapporti interni, salvo che il fatto del terzo integri caso fortuito. Resta inoltre possibile l’azione contro l’affidatario ex art. 2043 c.c. se la sua condotta ha agevolato l’evento dannoso.

Lunedi 13 Aprile 2026

Alcuni chiarimenti importanti da parte della Cassazione sui destinatari di una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 cc

Il fatto che ha originato questo contenzioso è, purtroppo, drammatico. Tizio nel percorrere una certa strada alla guida del proprio motociclo impatta con un cane di razza pastore tedesco, di proprietà di Caio e affidato al di lui padre, Sempronio. Tizio e il cane decedono a seguito all’impatto. Gli eredi di Tizio convengono in giudizio Caio, proprietario, e Sempronio, affidatario del cane.

Il Tribunale ritenendo che non fosse stata provata l'aggressione da parte del cane e risultando invece dimostrato l'eccesso di velocità tenuto dal conducente del motociclo, individua in quella la causa determinante del sinistro. La Corte d'Appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiara la responsabilità del proprietario del cane ai sensi dell’art. 2052 c.c. e quella dell’affidatario ai sensi dell’art.2043 c.c.

La vicenda giunge in Cassazione. Diversi i temi che meritano richiamo nella sentenza della terza sezione civile della Cassazione, n. 2528/2026.

Analizziamo i reclami dalla diversa prospettiva di Caio (proprietario del cane), di Sempronio quale affidatario dell’animale. Quindi vediamo il punto di vista della Corte di Cassazione.

Partiamo da Caio il quale respinge la propria acclarata responsabilità ex art. 2052 c.c. avendo affidato temporaneamente il cane al di lui padre Sempronio. Affidamento qualificato incauto sulla base della taglia del cane, della sua indole aggressiva, dell'età dell'affidatario e delle modalità di custodia. Per la Corte di Cassazione il fatto che Caio (quale proprietario) abbia affidato a suo padre Sempronio il cane così ritenendo di essersi liberato della responsabilità ex art. 2052 cc è circostanza del tutto irrilevante per il danneggiato (Tizio).

Quest’ultimo, ci dice la Cassazione, può agire verso il proprietario a prescindere da chi avesse l'animale in affidamento in quel momento, visto che un eventuale affidamento rileva solo nei rapporti interni (rivalsa) e non verso i terzi, salvo la condotta di questi non costituisca caso fortuito. Il danneggiato ha comunque facoltà di agire anche verso l’affidatario ma per un diverso titolo (ai sensi del 2043 - e non del 2052 cc) laddove la condotta di quello abbia agevolato l’evento (si vedano peraltro Cass. n. 9661 e 13848/2020 e da Cass. n. 17307/2024). Dunque il giudice di secondo grado ha correttamente applicato questo principio. E ciò premesso - continua la Cassazione- ad esito di una valutazione in fatto, insindacabile per essere immune da evidenti vizi logici rilevanti, la Corte di appello ha ritenuto che l’uscita del cane dalla recinzione interna abbia integrato una condotta colposa di Sempronio e causalmente efficiente. Non è stata offerta prova del fatto che il varco fosse stato praticato da terzi e, per di più, poco prima del fatto. Unico elemento questo che, viene sottolineato, avrebbe potuto essere valutato come idoneo a recidere il nesso causale.

Diversa invece la valutazione della Cassazione rispetto a quella del Tribunale che ha attribuito alla velocità doppia di Tizio (60 km/h a fronte di un limite di 30 km/h) e alla assenza di casco una efficienza causale (solo) pari al comportamento dell’animale laddove le conseguenze per il conducente della moto sono state mortali. Non avrebbero espresso, secondo la valutazione del giudice di secondo grado, un fatto imprevedibile ed eccezionale ma un concorso colposo ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%. Sul punto la Cassazione non condivide il ragionamento domandandosi per quale motivo il secondo giudice ha individuato nella velocità doppia e nell’assenza di casco semplicemente una efficienza causale pari al comportamento dell'animale, in relazione a conseguenze di gravità letale per il conducente del veicolo.

La presunzione di colpa, di cui all'art. 2054 primo comma c.c., pur operando anche nelle fattispecie che coinvolgono veicoli e animali, assume un ruolo residuale nel quadro dell'assetto degli oneri probatori. Essa opera, in concreto, solo nell'ipotesi in cui, nonostante la compiuta analisi del materiale probatorio, il giudice non sia in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente in modo da determinare con certezza l'effettiva misura dell'apporto causale imputabile alla condotta di guida e quello imputabile al comportamento dell'animale. In tale ultimo caso, il rigetto integrale della domanda è inevitabile, in virtù dei principi generali di cui agli artt. 2697 e 2054, comma 1, c.c., nonché all'art. 140 del Codice della Strada. Ciò premesso il danneggiato (Tizio) avrebbe dovuto fornire la prova di entrambi gli elementi, di modo che emergesse in quale misura il sinistro fosse causalmente attribuibile all'uno o all’altro. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata, con rinvio per nuovo esame.

La Cassazione riconosce pregio al motivo di impugnazione di Sempronio riferito al fatto che il secondo giudice avesse individuato nel cane la causa concorrente dell'incidente, basandosi sulla sola presenza dell'animale sulla carreggiata, senza accertare la concreta condotta di Tizio. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 7969 e n. 13848/2020; nonché n. 30294/2022) il danneggiato deve provare che il concreto comportamento dell'animale sia stata causalmente efficiente, in relazione con la condotta del danneggiato (e, in caso di coinvolgimento di un veicolo, con quella del conducente di questo). In buon sostanza in relazione all'affidamento del cane, possa essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. (attribuita a Sempronio, anziano affidatario), il danneggiato deve provare che la condotta negligente dell'affidatario (liberazione del cane e successiva sua interazione con la circolazione del motoveicolo) sia stata la causa diretta del sinistro. Non si può applicare, si ribadisce, una presunzione di causalità "astratta" basata sulla sola presenza dell'animale in strada.

Ne consegue il rinvio alla Corte d’appello relativamente ai soli motivi accolti.

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