Il danneggiato deve fornire una prova specifica del danno da fermo tecnico

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5447 del 28 febbraio 2020 conferma il principio per cui il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato debba essere specificamente allegato e dimostrato, non essendo sufficiente affermare la mera indisponibilità del mezzo.

Mercoledi 4 Marzo 2020

Il caso: : M.F. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania A.M. e la Compagnia Assicuratrice per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabilità del sinistro e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di curo 10.467,74 (di cui euro 9.967,74 per danni al mezzo, soccorso e vettura sostitutiva, ed euro 500,00 per compenso al perito assicurativo).

Il Giudice di Pace accertava l'esclusiva responsabilità del M., condannandolo, in solido con la Compagnia di assicurazioni, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 9.172,54, oltre accessori.

Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Compagnia di assicurazioni, affermava, ai sensi dell'art. 2054, comma 2,cc, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti e pertanto condannava l'appellante, in solido con A.M., al pagamento, in favore di dell'appellata, della minor somma di euro 4.246,27, oltre accessori.

M.F. ricorre in Cassazione, denunziando ex art. 360 n. 3- violazione e falsa applicazione degli arrt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 cc: il Tribunale, nonostante l'evidente indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni dallo stesso riportati, erroneamente aveva rigettato, per mancanza di prova specifica, la richiesta di risarcimento per "danno tecnico".

La Cassazione, ritenendo infondato il motivo di impugnazione, sul punto ribadisce il principio per cui “ "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo".

Esito: Rigetto del ricorso.

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