Correzione di errore materiale della sentenza e termine per impugnare l'ordinanza

Il provvedimento di correzione errore materiale di una sentenza può essere impugnato, relativamente alle parti corrette, nel termine di trenta giorni dalla data in cui il suddetto provvedimento è stato notificato alle parti dalla Cancelleria.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18743/2017, pubblicata il 28 luglio 2017.

Venerdi 1 Settembre 2017

IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione trae origine dall’appello promosso contro una sentenza del Tribunale e il successivo provvedimento di correzione di errore materiale della stessa.

Il provvedimento di correzione riguardava le spese di lite che erano state liquidate per mero errore di calcolo in una somma maggiore. L’appello veniva proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di correzione da parte della Cancelleria.

Gli appellanti eccepivano l’illegittimità del provvedimento di correzione, sostenendo che, essendo una valutazione del Giudice, l’errore doveva essere oggetto di impugnazione, trattandosi di fattispecie non modificabile con la procedura di correzione dell’errore materiale. La Corte territoriale, accoglieva l’impugnazione, ritenendo illegittimo il ricorso alla procedura di correzione errore materiale, previo rigetto di un’eccezione di tardività dell’appello. Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso per Cassazione e veniva dedotta tra l’altro la “violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 288 u.c., 325, 170 c.p.c., 121 disp. att. c.p.c. in punto di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente introdotto”.

NORME DI RIFERIMENTO:

Articolo 285 c.p.c.  Modo di notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170;

Articolo 170 c.p.c. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

Articolo 288 c.p.c. Procedimento di correzione

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

Articolo 121 disp att c.p.c. Ordinanza di correzione delle sentenze

L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere 

LA DECISIONE: Gli Ermellini, hanno ritenuto non conforme a diritto quanto statuito dalla Corte di Appello nella parte in cui quest’ultima ha giudicato non idonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la comunicazione alle parti a cura della cancelleria, ritenuta (erroneamente) “non equiparabile alla notifica su impulso di parte”, avendo applicato erroneamente la diversa ipotesi di cui agli articoli 285 e 170 cpc. Pertanto hanno accolto il primo motivo del ricorso relativamente all’eccezione dell’inammissibilita’ dell’appello in quanto introdotto tardivamente.

Secondo la Corte di Cassazione:

  1. L’ordinanza di correzione errore materiale deve essere notificata alle parti a cura della cancelleria ed annotata sull’originale del provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 288 cpc e 121 disposizione attuazione del codice di procedura civile;

  2. La sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinatorio di trenta giorni;

  3. Il termine decorre dalla notifica dell’ordinanza di correzione da parte della Cancelleria (articolo 288, ultimo comma c.p.c.);

Allegato:

Cass. civile Sez. III, Sentenza del 28/07/2017 n.18743

Pagina generata in 0.022 secondi