Contratto di sponsorizzazione: caratteristiche e requisiti 

Il connubio economia, finanza e sport è sempre più evidente e messo in risalto dalle vicende che riguardano i protagonisti di settore, siano essi gli sportivi, le società, le grandi aziende od i procuratori, tanto che tutto diventa occasione di business.

Lunedi 7 Ottobre 2019

L'esempio più forte è indubbiamente rappresentato dal calcio e dalla mole di attività economiche che è in grado di muovere: gossip ed attività annesse alla pratica ed evento sportivo diventano opportunità per concludere affari e generare ricchezza in svariati settori e livelli.

Alla base di questi rapporti economici trova posto il contratto di sponsorizzazione, contratto atipico con cui le parti si vincolano in un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il cui il sinallagma contrattuale è :

- lo sponsee ( soggetto sponsorizzato) obbligato a concedere l'uso del proprio nome od immagine allo sponsor ovvero alla realizzazione o partecipazione ad eventi o quanto specificamente individuato in contratto;

- lo sponsor obbligato ad un prestazione economica od in natura nei confronti dello sponsee;

E’ necessariamente vincolato alle norme codicistiche dei contratti in generale presenti entro il nostro codice civile ex art. 1323 c.c. " tutti i contratti, ancorchè non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo " ed essendo il contratto di sponsorizzazione contratto atipico ex ar. 1322 c.c. " Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" .

Requisiti imprescindibili pertanto rimangono sempre:

- l'accordo delle parti;

- la causa;

- l'oggetto;

- la forma ( sempre preferibile che il contratto sia redatto per iscritto dovendo necessariamente regolamentare in modo chiaro le singole clausole, diritti, doveri, responsabilità);

Il contratto di sponsorizzazione può essere personalizzato e costruito su misura, pur tenendo in debito conto limiti di legge e richiami a normative e regolamenti di settore che, se non conosciuti, potrebbero comportare conseguenze a dir poco spiacevoli.

CIO, CONI, le Federazioni, le Associazioni Sportive ed il mondo sportivo in generale, sono dotati di un regime normativo proprio che non può essere disatteso od ignorato.

La questione tuttavia verrà diversamente approfondita dal momento che in ragione dei soggetti coinvolti e rispettivi obiettivi i contenuti ed i termini contrattuali saranno necessariamente differenti.

Preme qui porre l'attenzione al fatto che l'utilizzo del contratto di sponsorizzazione può rappresentare anche per piccole aziende ed attività commerciali di svariato genere una valida opportunità economica, realizzandosi con tale operazione non solo una forma di pubblicità ad ampio impatto ma anche un notevole sgravio economico essendo le spese pubblicitarie fiscalmente detraibili.

A ciò si aggiunge la visibilità dell'immagine dello sponsor che operando anche in una "piccola realtà sportiva" potrà certamente destare interesse per la collaborazione e partecipazione nel sociale, sostegno all'inclusione, educazione e socializzazione dei giovani, tutela della salute, tutti temi che oggi sono fortemente sentiti e per i quali sono stati promossi anche bandi e finanziamenti di stato ed europei.

Innovazione è una parola fortemente usata in questi tempi e per molte piccole realtà potrebbe realizzarsi anche attraverso un sensibile cambiamento di rotta nella gestione degli investimenti ed economie dedicate alla pubblicità e promozione dell'attività, come pure nella ricerca di collaborazioni collaterali in ambito sportivo e sociale.

L'art. 90 L.n.289/2002 e successive modifiche prevede infatti al comma 8 che " il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74. comma 2 del testo unico elle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 . 917."

Anche laddove non fossero deducibili come spese pubblicitarie, detti esborsi possono rientrare tra le spese di rappresentanza ex art.108 TUIR.

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