L'azione di revocazione non deve costituire un ulteriore grado di giudizio. Essa è ammissibile quando sussiste un errore di fatto risultante dai documenti o dagli atti di causa ovvero in un errore di percezione del giudizio e deve emergere con immediatezza ed obiettività.
L'errore deve avere la caratteristica dell'essenzialità, ossia decisivo ai fini della decisione. La revocazione, quindi, esclude ogni apprezzamento o valutazione delle risultanze processuali.
L'azione di revocazione consta di due fasi: la fase rescindente nella quale il giudice verifica ai sensi dell'art. 395 n.4 cpc la presenza dell'errore di fatto sostanziale o processuale valutandone la decisività operando un'ideale sostituzione dell'affermazione errata con quella esatta.
Quando l'accertamento operato nella fase rescissoria ha esito positivo passa alla fase rescindente rinnovando l'esame del merito della controversia tenendo conto dell'emendamento effettuato.
Così l'azione di revocazione, che è pur sempre un mezzo di impugnazione, non può essere utilizzato se l'errore non incide sui fatti decisivi della causa.