Contenuto e requisiti dell'atto di precetto su mutuo fondiario

Con l’ordinanza n. 11242/2022 pubblicata il 6 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno dell’atto di precetto su mutuo fondiario privo dell’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva e della data di esecuzione della formalità.

Giovedi 14 Aprile 2022

IL CASO: La vertenza origina dall’atto di precetto notificato da una banca sulla scorta di un mutuo fondiario concesso al debitore avverso il quale, quest’ultimo proponeva opposizione ai sensi del primo comma dell’articolo 617 c.p.c., deducendone la nullità, avendo il creditore omesso di indicare l'apposizione della formula esecutiva sul contratto di mutuo e della data in cui detta formalità era stata eseguita. La banca creditrice si difendeva sostenendo che nessuna nullità del precetto poteva derivare dall'omessa indicazione della data di apposizione della formula e che, comunque, nessun pregiudizio poteva subire l'intimato a causa della predetta omissione.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale il quale riteneva che la mancata menzione nel precetto, dell'apposizione della formula esecutiva e della data di esecuzione della formalità costituivano un vizio insanabile del precetto in ordine all'identificazione del titolo esecutivo e alla sua esecutività, in quanto - in mancanza della notificazione del mutuo fondiario ex art. 41 T.U.L.B. - l'atto di intimazione avrebbe dovuto precisare i predetti elementi.

La questione giungeva all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla banca la quale deduceva, fra i vari motivi, la violazione la violazione dell’art. 480 c.p.c. e dell’art. 41 del D.Lgs. n. 385 del 1993 comma 1, per avere il Tribunale dichiarato la nullità del precetto in ragione della mancata menzione dell'apposizione della formula esecutiva o della data in cui essa era stata apposta.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale ha rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame, osservando che:

  1. il secondo comma dell’art. 654 c.p.c., secondo il quale ("Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula") è una norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

  2. pertanto, la suddetta esposizione non si applica all'ipotesi di un titolo diverso dal decreto ingiuntivo come nel caso del mutuo fondiario, anche se per esso non è prevista la preventiva notificazione in quanto titolo contrattuale, esecutivo ab origine, già noto o comunque conoscibile (anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, dato che allo stesso si accompagna un'iscrizione ipotecaria);

  3. al contrario, il provvedimento monitorio che viene concesso inaudita altera parte deve essere reso noto al debitore ingiunto e l'esecutorietà viene dichiarata solo in caso di mancata opposizione o di pronuncia giudiziale di rigetto.

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