I confini temporali del giudizio arbitrale

Avv. Francesca Lex.

Possibilità di estendere la potestas judicandi degli arbitri anche a fatti occorsi prima della stipulazione della clausola compromissoria

Venerdi 11 Ottobre 2019

Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 3795 del febbraio 2019, stabilisce un interessante principio di diritto sull’interpretazione della clausola compromissoria e l’estensione della potestas judicandi degli arbitri.

Il caso nasce da un’impugnazione di un lodo arbitrale basata sull’eccesso di potere che gli arbitri avrebbero commesso nel giudicare la vertenza oltre i limiti temporali del compromesso, includendo nel giudizio anche fatti accaduti prima della stipulazione della clausola compromissoria.

La Corte, mutuando dall’art.808 quater c.p.c. una sorta di favor arbitrati mediante un’interpretazione estensiva della competenza degli arbitri, conferma che ogni controversia che tragga origine dall’applicazione di un contratto, relativa a pretese comunque ricollegabili al rapporto cui si riferisce il contratto medesimo, ricada nell’ambito di operatività della convenzione di arbitrato e sia quindi giudicabile dagli arbitri nominati in base a tale convenzione anche per fatti accaduti prima della stipula della convenzione stessa.

Ciò che sembra in apparenza una decisione di carattere marginale nasconde in realtà una certa importanza per il mondo commerciale, dove i rapporti negoziali oggi sono costretti ad essere molto più liquidi e le certezze del diritto scritto sempre più labili.

Quindi, sempre nell’ottica dell’efficienza aziendale, non solo è necessario affidarsi a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali l’arbitrato mediante una minuziosa e articolata predisposizione di buone clausole compromissorie, ma è molto utile considerare che in base al principio ora descritto i margini di applicazione dell’arbitrato e quindi la potenzialità degli strumenti risolutivi di carattere conciliativo sono tutti orientati ad allargare le possibilità di dirimere le controversie con i propri partners commerciali senza far ricorso alla giustizia tribunalizia.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza||8 Febbraio 2019  n. 3795

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