Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 8 Febbraio 2019  n. 3795

Venerdi 11 Ottobre 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10039/2015 proposto da:

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4398/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il secondo motivo di ricorso.

RILEVATO che:

la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2014, ha rigettato l'impugnazione del Comune di Cinisello Balsamo avverso il lodo arbitrale parziale con cui gli arbitri avevano dichiarato la propria competenza a pronunciarsi sulle domande della societa' (OMISSIS) Spa (gia' (OMISSIS) Spa) volte ad ottenere una pronuncia che determinasse il "valore a stima industriale della rete del gas relativamente a quanto costruito e posato sul territorio comunale di Cinisello Balsamo nel periodo tra il 1 dicembre 1970 e l'11 luglio 1995" (negandola invece per il periodo dal 31 gennaio 1913 al 30 novembre 1970) e avevano rimesso al prosiego la quantificazione del corrispettivo dovuto dal Comune, in base al criterio di stima industriale di cui al Regio Decreto n. 2578 del 1925, articolo 24, lettera a) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1986, articolo 13, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione stipulata tra le parti l'11 luglio 1995; ...

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