La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23024/2019 precisa la decorrenza delle statuizioni giudiziali di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Il caso: Nell'ambito di un giudizio di separazione, il Tribunale riduceva la misura dell'assegno di mantenimento, disposto in favore di T.C. e a carico del marito, da 750 Euro, statuiti provvisoriamente, a 450 Euro determinati in via definitiva; la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado, fissando la decorrenza dell'assegno di mantenimento nell'importo ridotto dal primo mese successivo al deposito della domanda introduttiva.
T.C. ricorre in cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di decorrenza della riduzione dell'assegno, fatta retroagire dalla domanda, quantunque le somme corrisposte a detto titolo siano irripetibili.
La Suprema Corte ritiene infondata la doglianza e sul punto, richiamando principi già ribaditi in altre pronunce, osserva che:
a) il principio della retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda si concilia con i principi d'irripetibilita', impignorabilita' e non compensabilita' delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, che hanno natura alimentare;
b) infatti la parte che ha gia' ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non puo' essere costretta a restituirle, ne' puo' vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo;
c) di contro, ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono piu' dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione