Continuano le incertezze sull'applicazione dell'art. 1138 ultimo comma c.c.
Si tratta di un recentissimo provvedimento d’urgenza del Tribunale di Salerno dell’11 settembre 2026, intervenuto in una controversia tra vicini.
| Martedi 29 Settembre 2026 |
Alcuni condomini lamentavano rumori intollerabili, cattivi odori e precarie condizioni igieniche. Nel corso del giudizio è stato accertato che nell’appartamento erano detenuti addirittura 17-20 cani. Gli odori erano percepibili già all’ingresso dello stabile e l’abbaiare degli animali risultava continuo, soprattutto quando i proprietari si assentavano lasciandoli soli.
La difesa dei resistenti ha richiamato la norma del codice civile che impedisce al regolamento condominiale di vietare in assoluto la detenzione di animali domestici.
Ed è proprio qui che la decisione diventa interessante: il Tribunale non mette in discussione il diritto a vivere con i propri animali, ma chiarisce che non si tratta di un diritto illimitato. Deve arrestarsi quando si traduce in immissioni intollerabili o nella lesione della salute, della quiete e dell’igiene degli altri condomini.
Il giudice non ha quindi vietato la presenza dei cani, ma ne ha consentiti soltanto due, disponendo l’allontanamento definitivo degli altri entro 30 giorni e prevedendo una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo.
In caso di mancata esecuzione potranno intervenire Servizio Veterinario ASL, Polizia Locale e Carabinieri Forestali, con possibilità di trasferire gli animali in eccedenza nel canile pubblico a spese dei resistenti.
Un’ordinanza che esprime, a mio avviso, un necessario equilibrio tra diritti individuali e convivenza collettiva. E rappresenta un’ulteriore, utile interpretazione dell’art. 1138 ultimo comma c.c.: norma troppo spesso sopravvalutata, quasi attribuisse al proprietario dell’animale un diritto assoluto. Così, evidentemente, non è.