Condominio: sì al ricorso d'urgenza per l'abbaiare dei cani

Qualcuno potra’ ancora sostenere che i cani hanno diritto di abbaiare nei consessi condominiali?

Giovedi 6 Novembre 2025

Che fosse una bufala era chiaro. Era sufficiente essere ragionevoli e usare il buon senso. Magari uniti ad una dose di buoni rapporti di vicinato e rispetto degli altri. Mi riferisco a quei proclami che ogni tanto compaiono sui social o si tramandano da neofiti giuristi laureati su tikTok.

Premettendo che la Corte di Cassazione aveva già detto nel 2008 che la presenza di un cane all'interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, veniamo al fatto che ha avuto l’epilogo nell' ordinanza ex art. 700 cpc emessa dal Tribunale di Bologna solo qualche giorno addietro.

Tizio proprietario di un’unità abitativa deduce che nell’appartamento di fronte, di proprietà di Mevia, sono tenuti cani di grossa taglia, lasciati soli per ore, dalle cui deiezioni provengono odori nauseabondi, per cui Tizio è costretto a tenere le finestre costantemente chiuse. Agli odori provenienti dall’appartamento di Mevia si sono aggiunte anche immissioni sonore dovute ad un intenso abbaiare notturno. Tizio richiede un provvedimento d’urgenza al Tribunale depositando una una perizia fonometrica che accerta il superamento dei normali limiti di tollerabilità delle immissioni sonore.

Sussistono dunque per il Tribunale gli elementi per riconoscere il fumus boni iuris dal momento che la giurisprudenza si è attestata a ritenere superata la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. con un differenziale superiore a 3 dB (come accertato).

Quanto al periculum di queste immissioni odorose e sonore (secondo presupposto per ottenere un provvedimento di urgenza) Tizio documenta, anche con certificati medici, che il continuo e reiterato abbaiare dei cani, anche e soprattutto nelle ore serali e notturne, ha arrecato e sta arrecando un grave pregiudizio alla salute con ripercussioni sull’attività lavorativa e sulla vita quotidiana che coesiste con patologie organiche indotte.

Per il Tribunale, pur potendo profilarsi una tutela risarcitoria, si fa presente come l’irreparabilità del danno non va rigorosamente intesa nel senso della irreversibilità della lesione paventata, essendo sufficiente ad integrarlo l’estrema difficoltà del puntuale ripristino dello status quo ante. In buona sostanza il danno alla salute e al normale svolgimento dell’attività lavorativa e di riposo quotidiano non può essere soddisfatto pienamente con una tutela per equivalente per cui l’attesa dei tempi di un ordinario giudizio di merito sarebbe foriero di un aggravamento del danno subito.

Motivo per cui Mevia avendo dimostrato disinteresse ai diritti dei condomini e non avendo rimediato, nonostante i numerosi richiami, all’incapacità di gestire i propri cani in modo da non arrecare pregiudizio a Tizio, viene condannata a trasferire altrove i propri cani custoditi all’interno della propria unità immobiliare. Si, a trasferire i propri cani altrove.

L’ordinanza del Tribunale reca la data del 26 ottobre 2025. Questo significa che lo scudo spesso invocato della accresciuta sensibilità verso gli animali riconosciuto nella ormai vetusta riforma del condominio, e in particolare dall’art. 1138 cc, è penetrabile.

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