La Corte d Cassazione con la sentenza n. 4183/2017 chiarisce i limiti e la ampiezza dei poteri di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio.
Giovedi 23 Febbraio 2017 |
Nel caso in esame, un condomino citava avanti al Tribunale il Condominio G. e impugnava due delibere approvate dall'assemblea, contestando i criteri da questa adottati per ripartire le spese relative ad alcuni lavori realizzati all'interno del palazzo.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e per l'effetto annullava le delibere impugnate; su appello proposto dal Condominio, la Corte territoriale, nella resistenza dell'appellato, il quale proponeva appello incidentale condizionato, in accoglimento del gravame principale, respingeva la domanda attorea.
Il condomino proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra i vari motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1130 e 1131 c.c., anche come vizio di omessa motivazione, per non avere la Corte distrettuale preso in esame l'eccezione dallo stesso sollevata di difetto di legittimazione dell'Amministratore del Condominio a proporre appello, giacchè pur essendo inserita all'ordine del giorno la questione, l'adunanza non aveva deliberato la proposizione dell'impugnazione, in attesa di conoscere la motivazione della sentenza di prime cure.
La Suprema Corte, non ritenendo fondato il suddetto motivo di impugnazione, ricorda in punto di diritto che “In base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del condomino senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio”.
Per gli Ermellini, eseguire le deliberazioni dell'assemblea e difendere le stesse dalle impugnative giudiziali del singolo condomino rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore, per cui non necessita di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 2, la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso.