Cassazione civile Sez. II Sentenza del 16/02/2017 n.4183

Giovedi 23 Febbraio 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20804/12) proposto da:

Avv. M.M., rappresentato e difeso da se stesso e dall'Avv.to Giuseppe Lo Mastro, in forza di procura speciale in calce al ricorso, del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Lucrezio Caro n. 38;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO di via (OMISSIS), (già (OMISSIS)), in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazie Lobina Paudice del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosseria n. 5;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3815 depositata il 21 settembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Giuseppe Lo Mastro e M.M., per parte ricorrente, e Maria Grazia Lobina Paudice, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1994 M.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il CONDOMINIO (OMISSIS) e nella qualità di proprietario di appartamento sito all'interno tre della palazzina (OMISSIS) del complesso condominiale impugnava le delibere del 14 e del 29 aprile 1994 censurando i criteri adottati dall'assemblea per ripartire le spese relative alla impermeabilizzazione e al rifacimento della pavimentazione della terrazza a livello di uso esclusivo di un condomino, nonchè la somma necessaria per il risarcimento del danno subito dal condomino proprietario dell'appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua. ...

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