Condominio minimo: telecamere sulle parti comuni solo con il consenso di entrambi i partecipanti

Tribunale di Aversa: sentenza n. 2977 del 22/09/2026.

Condominio minimo e videosorveglianza: il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito che nell'edificio con due soli partecipanti l'impianto sulle parti comuni richiede il consenso unanime; le riprese delle aree comuni sono illecite e comportano rimozione e risarcimento del danno, se provato.

Martedi 27 Ottobre 2026

La pronuncia si segnala perché chiarisce come si traduce, nel condominio minimo, la regola dell'art. 1122-ter c.c. sull'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: la maggioranza qualificata prevista per l'assemblea diventa, di fatto, necessità del consenso di entrambi i partecipanti.

Il rilievo pratico è duplice: chi installa telecamere in un edificio di due sole unità non può invocare esigenze di sicurezza per sostituirsi al consenso dell'altro, e chi le subisce può ottenere non solo la rimozione, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale, dimostrabile per presunzioni.

Il caso

Un edificio di due unità abitative è in comproprietà tra una signora (Mevia) e i figli minori di una coppia (Tizio e Caio), subentrati per rappresentazione alla madre rinunciante all'eredità. Mevia e il suo nucleo (Sempronio) occupano il piano rialzato; Tizio e Caio, con i figli, il primo piano.

All'inizio di aprile 2022 i resistenti hanno installato un sistema di telecamere che riprendeva non solo le proprie pertinenze esclusive, ma anche le parti comuni (scale, garage, sottoscala, cantinato, spazi esterni). Tizio e Caio, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sui figli, hanno agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo:

  • la rimozione delle telecamere, con una penale per ogni giorno di ritardo;
  • il risarcimento in via equitativa del danno morale per l'interferenza nella loro vita privata.

I resistenti hanno ammesso l'installazione, giustificandola con la tutela della propria incolumità e dei beni ereditari a fronte di presunti atti vandalici e minacce da parte dei ricorrenti, oggetto di querele. Hanno inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 1122-ter c.c. in assenza di un condominio formalmente costituito e sostenuto che le riprese non riguardassero luoghi di privata dimora. Il giudice ha convertito il rito da sommario a ordinario e ha disposto una CTU per accertare posizione, funzionamento e angolo di visuale delle telecamere.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda, articolando il ragionamento in più passaggi.

1. La qualificazione: il condominio minimo. L'edificio è composto da due sole unità abitative, di cui una occupata dai ricorrenti e l'altra dai resistenti. Tale conformazione integra la fattispecie del cosiddetto condominio minimo, cioè un edificio con due soli partecipanti, al quale si applica la disciplina condominiale degli artt. 1117 e ss. c.c. (richiamate le Sezioni Unite n. 2046/2006). Ne derivano due conseguenze:

  • l'uso e la gestione delle parti comuni (cortile, scale, garage, altri spazi esterni) sono soggetti alle norme sul condominio, anche in assenza di un condominio formalmente costituito, come eccepito dai resistenti;
  • in mancanza di un'assemblea in senso proprio, le decisioni sulle parti comuni richiedono il consenso di entrambi i comproprietari, realizzandosi di fatto un criterio di unanimità.

2. Videosorveglianza sulle parti comuni. La CTU, ritenuta immune da vizi logici e metodologici, ha accertato sette telecamere (sei funzionanti e visibili sul registratore), di proprietà esclusiva di una resistente, che inquadrano tutte parti comuni di accesso. Il Tribunale osserva che:

  • l'art. 1122-ter c.c. subordina l'installazione sulle parti comuni a una deliberazione assembleare a maggioranza qualificata; nel condominio minimo tale regola si traduce nel consenso unanime dei partecipanti, qui mancante;
  • fuori dall'impianto condominiale deliberato collettivamente, il singolo che installa telecamere nella propria proprietà esclusiva per finalità personali deve limitare l'angolo visuale ai soli spazi di esclusiva pertinenza, escludendo in linea generale le parti comuni;
  • l'uso di un sistema di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, del GDPR e deve rispettare i principi dell'art. 5, in particolare liceità, correttezza e trasparenza e limitazione delle finalità (richiamate Cass. n. 7289/2024, n. 10925/2024 e n. 9570/2026);
  • le riprese vanno quindi escluse per ogni parte comune (cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree di parcheggio), anche in assenza di registrazione delle immagini.

3. Il bilanciamento con le esigenze di sicurezza. La tutela della sicurezza personale e patrimoniale è un interesse legittimo, ma va bilanciata con il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti. Mancava la prova che una ripresa così estesa fosse l'unica misura necessaria e proporzionata rispetto a un rischio attuale e specifico, non fronteggiabile con un angolo visuale più ristretto o con tecniche di oscuramento. Da qui l'illegittimità dell'impianto nella parte in cui riprende le aree comuni e l'ordine di rimozione.

4. Il danno non patrimoniale. L'impianto illecito integra un trattamento illecito di dati personali, idoneo a fondare una pretesa risarcitoria. Il Tribunale richiama però il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma è un danno conseguenza che va allegato e provato, anche per presunzioni semplici (ad esempio alterazione delle abitudini di vita o stato di ansia). Nel caso concreto:

  • i ricorrenti avevano allegato di essere stati costretti a cercare, seppur non stabilmente, un'altra abitazione per sottrarsi al clima ostile;
  • la CTU aveva accertato un sistema pervasivo che monitorava ogni accesso e transito del nucleo familiare;
  • è massima di comune esperienza che un'indebita intromissione nella sfera privata provochi fastidio e imponga mutamenti nelle abitudini.

Il danno è stato liquidato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) in 2.500 euro, già rivalutati, tenuto conto della durata dell'illecito, del numero di telecamere e del disagio per l'intero nucleo familiare. È stata inoltre fissata, ex art. 614-bis c.p.c., una somma di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione, a decorrere dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza, e le spese di lite sono state poste a carico dei soccombenti.

Il principio di diritto

Nel condominio minimo, composto da due soli partecipanti, l'installazione di telecamere sulle parti comuni è soggetta alla disciplina condominiale (art. 1122-ter c.c.) e richiede il consenso di entrambi i comproprietari; il singolo che installi un impianto nella propria proprietà esclusiva deve limitare la visuale ai soli spazi di sua pertinenza, essendo illecita, anche senza registrazione, ogni ripresa delle parti comuni. Le esigenze di sicurezza non giustificano riprese estese se non provata l'assenza di misure meno invasive; il danno non patrimoniale conseguente va allegato e provato, anche per presunzioni.

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