Telecamere in condominio: il diritto alla sicurezza prevale su quello alla privacy.

A cura della Redazione.

Si segnala la sentenza n.440 del 29 giugno 2023 del Tribunale di Prato nella quale si affronta la questione della legittimità o meno della installazione di telecamere nel condominio evidenziandosi un problema di coordinamente tra diritto alla riservatezza e diritto alla sicurezza.

Venerdi 4 Agosto 2023

Il caso: Con atto di citazione Tizia citava in giudizio Caio e Mevia per ottenere la condanna dei medesimi alla rimozione della telecamera installata dai medesimi nonché il risarcimento del danno subito; a sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva che:

  1. l'amministratore dd Condominio ove risiede la stessa e gli odierni convenuti, rendeva noto che la famiglia convenuta avrebbe installato un impianto di videosorveglianza presso la propria abitazione per tutelare l'incolumità e la sicurezza personale;

  2. tale telecamera era stata posizionata in modo tale da inquadrare non tanto l'area prospiciente l'abitazione di loro proprietà bensì l'intero pianerottolo, il vano scale e l'ascensore, nonché l'ingresso dell'abitazione dell'odierna attrice;

  3. in tal modo i convenuti erano in grado di registrare ogni ingresso nell'abitazione della stessa, sia dall'uscita dell'ascensore che dalla cima delle scale, controllando le abitudini della famiglia dell'attrice, compresi i minori, spiandone i movimenti, realizzando così una indebita ed illegittima intrusione nell'altrui vita privata e domestica.

  4. Inoltre l'impianto di videoregistrazione così installato violava anche le disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio, posto che la videocamera inquadrava zone pacificamente condominiali

I convenuti si costituivano in giudizio deducendo, tra l'altro,che:

- la decisione di installare le telecamere si era resa necessaria dopo taluni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dall'attrice e dalla famiglia ddla stessa;

- che, inoltre, come precisato dal Garante della Privacy al punto 6.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, qualora siano installati sistemi di videosorveglianza da persone fisiche per fini esdusivamente personali di sicurezza, nd caso in cui i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi non trova applicazione la disciplina del Codice a Tutela della privacy.

Il tribunale adito, nel dichiarare infondata la domanda attrice, osserva che:

a) dalle fotcgrafie e dal video allegati in atti non appare la sussistenza di alcuna violazione della tu- tela alla privacy come dedotta da parte attrice: l'installazione della telecamera è stata comunicata a tutti i condomini, i convenuti hanno affisso l'apposito cartello che segnala la presenza della stessa e la stessa non è rivolta appositamente verso l'abitazione dell'attrice;

b) dal video allegato in atti si comprende chiaramente che trattasi di un pianerottolo di dimensioni molto piccole, dove i portoni delle abitazioni delle odierne parti in causa sono posti l'uno accanto all'altro, quindi, è inevitabile che la telecamera sia puntata nella medesima direzione, non diversamente orientabile, perché altrimenti non inquadrerebbe l'abitazione dei convenuti nella sua interezza;

c) la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art 615 bis cp nel caso in cui un soggetto effettui riprese ddl'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e relativo ingresso, trattandosi di luoghi che non possono assolvere la funzione di consentire l'esplicazione ddla vita privata al riparo da sguardi indiscreti;

d) il Garante della privacy non ha affermato la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza tutte le volte in cui viene installata una telecamera sul pianerottolo di un condominio, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), contemperare tale diritto con il contrapposto diritto alla tutela della propria sicurezza ed incolumità.

Pertanto, conclude il tribunale, il diritto alla sicurezza ed alla incolumità dei convenuti appare, pertanto, prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice, la quale non viene ripresa nell'ambito della propria vita privata.

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