L’obbligo vaccinale nella scuola d’infanzia: aggiornamenti giurisprudenziali

Con ordinanza n°5092, pubblicata in data 14 ottobre 2026, il Tribunale Amministrativo Lazio, Sez. Terza Quater, rigettando una istanza cautelare proposta dai genitori di cinque bambini ai quali era stato negato l’accesso alla scuola d’infanzia, ha affrontato la delicata questione dell’obbligo vaccinale per i minori in età prescolare, offrendo interessanti spunti di approfondimento e riflessione su un argomento, sempre più spesso alla ribalta delle cronache (vedi il recente caso della bambina non vaccinata deceduta a Palermo per difterite), ancora ad oggi sorprendentemente divisivo.

Martedi 27 Ottobre 2026

IL CASO

Con ricorso depositato presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, i genitori di cinque minori adivano il nominato Ufficio Giudiziario al fine di ottenere l’annullamento di diversi decreti emessi da altrettanti istituti Scolastici della Provincia Autonoma di Bolzano, che avevano escluso detti bambini dalla scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, perché non in regola con lo status vaccinale, nonché l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n.532/2020, nonché ancora, ed infine, l’annullamento delle Circolari del Ministero della Salute n.25233/2017 e n.0001174/2018.

Con ordinanza 126/2025, il TRGA di Bolzano dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione all’impugnazione della Circolari del Ministero della Salute, indicando quale giudice territorialmente competente il TAR Lazio, sede di Roma, respingendo le istanze cautelari per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.

Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso per regolamento di competenza ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n.2671/2026, rimetteva gli atti al TAR Lazio, dove con successivo ricorso, seguito da un ulteriore ricorso con motivi aggiunti, i cinque istanti riassumevano il giudizio, conclusosi con il riferito rigetto dell’istanza cautelare ed il successivo rinvio per il merito al prossimo marzo 2027.

GLI ARGOMENTI TRATTATI

Sebbene, come detto, la vicenda in esame risulti ancora sub judice, i principi enunciati e le argomentazioni proposte appaiono, a sommesso parere di chi scrive, destinate ad essere confermate in sede di decisione definitiva e, comunque, meritevoli di essere sin d’ora condivise, stante la loro rilevante attualità.

La competenza territoriale

Una prima, interessante questione preliminare, affrontata e risolta nel corso della complessa vicenda giudiziaria in esame, è senza dubbio quella della competenza territoriale applicata alla fattispecie de qua.

Sebbene le vicende, ed i relativi atti amministrativi principali, fossero radicati nella Provincia di Bolzano, con relativa naturale individuabilità del Foro territorialmente competente nel TRGA di Bolzano, quest’ultimo, stante la contemporanea impugnazione di Circolari del Ministero della Salute, si è pronunciato per una diversa attribuzione “centrale”, trattandosi “di atti emessi da un organo statale aventi efficacia sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni di sorta”.

Il Consiglio di Stato, interpellato sul punto, con ordinanza n. 2671/2026, pubblicata il 1° aprile 2026, ha confermato la competenza del TAR Lazio per l’intera controversia, affermando che dette circolari erano state impugnate quali atti generali, ritenute lesive della sfera giuridica dei ricorrenti, per aver imposto regole relative alla vaccinazione ritenute in contrasto con il quadro europeo di riferimento, e che ricorreva dunque nella specie “.. un’ipotesi di competenza per connessione in virtù della priorità logico-giuridica dell’atto presupposto, così che la competenza sull’atto generale “attrae” a sé quella dell’atto applicativo e sugli ulteriori atti impugnati, con conseguente devoluzione dell’intera controversia al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma”.

Non tutti i casi “territoriali”, dunque, si radicano nel Tribunale del luogo ma, ovemai ed allorquando coinvolgano normative nazionali e/o europee, per essi “.. è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”, ai sensi dell’art.13, co. 3, c.p.a.

La sussistenza dell’interesse legittimo tutelato

Una questione particolarmente dibattuta e comune a tutte le controparti, è senz’altro l’eccezione dell’inammissibilità del ricorso per la contestata non riconoscibilità di un interesse giuridicamente tutelato in capo a chi, come i ricorrenti, ha agito in giudizio basando la propria legittimazione sul dichiarato intento di non voler adempiere ad un preciso obbligo imposto dalla legge.

Sul punto i controricorrenti si sono riportati a vasta giurisprudenza chiara ed esaustiva come, tra le altre, la sentenza T.R.G.A. Trento 2018/256 che, in proposito, ha già esaurientemente avuto modo di stabilire:

“Non è riconoscibile un interesse giuridicamente tutelato in capo a chi agisce in giudizio basando la propria legittimazione sul dichiarato e consapevole intento di non adempiere ad un preciso obbligo ad essi imposto dalla legge. Il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell'interesse alla decisione, derivante da una lesione ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento. È possibile contestare in giudizio un obbligo posto dalla legge, ma è evidente che tale contestazione presuppone, attraverso l’impugnazione dell’atto applicativo, quella della stessa fonte normativa dell'obbligo, della quale si deduca l’infrazione al parametro costituzionale; quello che non è consentito, poiché elide la stessa condizione dell’azione in giudizio, è vantare un intento elusivo della legge quale posizione giuridica meritevole di tutela”.

La titolarità di una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento come meritevole di tutela -prosegue il TRGA Trento- attiene, del resto, allo stesso presupposto costituzionale dell'agire in giudizio che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, l'art. 24 comma 1 della Costituzione riconosce per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi: la riconoscibilità della legittimità dell'interesse veicolato dal ricorso costituisce, quindi, un a-priori dell'ingresso in giudizio.

In sintesi: “Tale intenzione, di sottrarsi ad un obbligo riconosciuto come tale e non contestato, non può essere riconosciuta come fondante un interesse tutelabile in giudizio, dato che elimina la definizione stessa di “legittimo” dell’interesse a ciò abilitante, eliminazione tanto più evidente ove si consideri il contrasto tra le argomentazioni svolte dai ricorrenti e i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 5 (paragrafi nn. 8.2.4 e 8.2.1) e dalla sentenza del Consiglio di Stato 14 febbraio 2018, n. 962, che enfatizzano come la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all'adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici”.

La asserita violazione della Libertà e della Dignità Umana, la Discriminazione e i Diritti Costituzionali coinvolti

I ricorrenti affermano che l’esclusione dalla scuola d’infanzia violerebbe la libertà e la dignità umana degli interessati, producendo per loro una ingiusta discriminazione ai sensi degli artt. 2,3,13,31,32 e 34 della Costituzione e degli artt. 1,3,21 e 24 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.

La lettura, ed una diversa interpretazione delle stesse disposizioni normative, sembrerebbe dimostrare l’esatto contrario, così come di fatto il TAR Lazio con l’ordinanza in esame ha rilevato, ricordando che l’obbligo vaccinale è compatibile con la Convenzione di Oviedo ed è riconosciuto sia dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Quanto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare, questa ha già avuto modo di qualificare le normative in materia vaccinale come necessarie in una società democratica, perseguendo esse legittime finalità di politica sanitaria all’interno di ampie valutazioni discrezionali rimesse agli Stati, essendo inoltre esse coerenti con l’interesse dei minori, più protettive che punitive, e proporzionate allo scopo perseguito.

Quanto invece alla Corte Costituzionale, questa -come riferisce ancora il TAR Lazio, Sezione Quater- ha esaustivamente sottolineato come la vaccinazione (intesa come imposizione di un obbligo sanitario) è considerata legittima, in quanto idonea, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, a contemperare il diritto alla libertà di cura del singolo con il diritto degli altri e con l’interesse della collettività, e anche con l’interesse dei minori, il quale esige tutela nei confronti dei genitori inadempienti ai loro compiti di cura.

“In tale contesto, la scelta del legislatore di passare all’obbligo di vaccinazione non è considerata censurabile sul piano della ragionevolezza, anche perché temperata dall’impostazione di un rapporto con i cittadini basato sull’informazione, sul confronto e sulla persuasione” (Corte cost., sentenza n. 5 del 2018,).

Il bilanciamento degli interessi

Trovandosi poi a dover decidere sull’accoglimento della sospensiva proposta dai ricorrenti e verificare dunque la sussistenza o meno, tra l’altro, del periculum in mora, il Tribunale Amministrativo del Lazio, preliminarmente osserva che ancor più ai fini cautelari occorre tenere conto, oltre che dell’interesse dei ricorrenti a frequentare la scuola per l’infanzia, anche di quelli contrapposti, pure coinvolti nella vicenda.

Così in particolare ed una volta di più i giudici romani pongono l’accento sull’interesse alla salute pubblica, da perseguire attraverso il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza epidemiologica e la tutela del diritto alla salute dei bambini che frequentano la scuola materna, i quali, per ragioni di ordine sanitario, non possono proteggersi con la vaccinazione dal rischio di contrarre malattie dagli esiti potenzialmente anche gravi, rischio al quale sarebbero esposti, ove fossero ammessi nell’istituto bambini non vaccinati.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, conclude ricapitolando il TAR Lazio, il diritto dei figli dei ricorrenti a frequentare la scuola materna appare recedere, per quanto esposto in precedenza, di fronte al preminente interesse alla salute pubblica e al diritto alla salute dei bambini che frequentano gli istituti per l’infanzia, privi di copertura vaccinale per ragioni di ordine sanitario.

Il tutto come sinteticamente riassumibile nella seguente pronuncia giurisprudenziale: “La Costituzione, dunque, contrariamente a quanto divisato dai sostenitori di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei bambini e di chi è già ammalato” (Cons. St., parere 20 settembre 2017 n. 2065).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Altro argomento, fortemente sostenuto dai ricorrenti, qui non affrontato per ovvi motivi, è quello della asserita connessione tra vaccini e autismo, posto a somma giustificazione del rifiuto alla somministrazione dei vaccini stessi e qui lo si segnala, oltre che per completezza di informazione, giusto allo scopo di sottolineare quanto sia difficile, quando la discussione si sposta su terreni così scivolosi, riuscire a trarre delle conclusioni quanto più neutrali possibili.

Dal punto di vista strettamente giuridico, tuttavia, possiamo oggettivamente riferire che, per quanto contestate, criticate ed impugnate, le normative regionali, statali, europee e costituzionali, unitariamente supportate dalla giurisprudenza, italiana ed europea, risultano a tutt’oggi solidamente conformate a principi che privilegiano la difesa dell’interesse collettivo alla salute, non potendosi in sintesi rinvenire, nelle attività di prevenzione e di controllo di malattie infettive gravi, così come individuate nei piani vaccinali, alcun effetto discriminatorio nei confronti di chi -per motivi personali e non giustificati dalla scienza- non intende avvalersene.

Altra questione è quella della influenza dei media e della politica (sempre più pericolosamente tra loro interconnessi, fino alle volte a non distinguerne la differenza) sull’opinione pubblica.

Se in questo ambito, naturalmente, le convinzioni personali possono portare a conclusioni antitetiche, non credo si possa essere smentiti se si afferma che l’avanzare di una certa politica che cavalca l’antiscienza, che ammicca alle paure no-vax promettendo non meglio definite ed inspiegabili “libertà”, mettendo persino in alcuni casi apertamente in discussione l’efficacia dei vaccini, se non addirittura affermandone la loro pericolosità, non può non influenzare parte della popolazione, producendo conseguenze negative che finiscono poi sul ricadere sul resto dei cittadini, soprattutto sui più fragili tra i quali, come nel caso in esame, gli incolpevoli bambini.

Vedremo come si pronuncerà il TAR Lazio fra qualche mese. Non mancheranno sicuramente spunti per tornare sull'argomento, aggiornandolo.

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