L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve rispondere ai requisiti atti a garantire ai condòmini la contezza delle tematiche da discutere in riunione.
Lunedi 4 Novembre 2024 |
Il rapido evolversi dei metodi di comunicazione della società contemporanea porta, sovente, ad interrogarsi circa l’opportunità di adeguare gli attuali canali di interazione a determinati contesti giuridici, tra i quali rileva senz’altro la realtà condominiale.
Ragion per cui, nonostante le stesse recenti pronunce giudiziarie rimarchino la inderogabilità di quanto disposto dall’art. 66 disp. att. c.c. sulle modalità di convocazione di un’adunanza assembleare, è comprensibile che resista l’idea di potersi avvalere di modalità diverse, come ad esempio Whatsapp, percepite come più rapide rispetto alla tradizionale racc.ta A/R ovvero alla posta elettronica certificata; o ancora che, per motivi di natura meramente pratica, si possa far ricorso all’immissione dell’avviso di convocazione nella cassetta postale.
Tuttavia, a conferma di quanto anzidetto, non si registrano sentenze particolarmente rivoluzionarie, anzi! Basti richiamare, evitando di andare troppo a ritroso nel tempo, la sentenza 1734/24 del Tribunale di Monza, a tenore della quale in tema di convocazione delle assemblee di condominio l’utilizzo di modalità, come ad esempio proprio quella delle cassette postali, sono da considerarsi non solo inidonee in tema di certezza della ricezione ma addirittura illecite. Possono quindi determinare un tipico caso di omessa convocazione e, pertanto, essere passibili di annullabilità; cosa, questa, già da anni rimarcata dalla Cassazione (in proposito, si rimanda alla Cass. SS. UU. Sent. 4806/05).
Orbene, è innegabile come questo aspetto connesso al dettato dell’art. 66 disp. att. c.c. sia quello che si presti alle maggiori speculazioni; ciò, però, non deve oscurarne altri, solo apparentemente secondari.
Restando in tema, non possiamo non rappresentare l’importanza legata al contenuto della convocazione stessa, che deve invece rispondere a determinati requisiti. L’avviso deve espressamente indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Riguardo all’ordine del giorno, l’oggetto non deve essere reso attraverso una dizione generica, essendo piuttosto necessario che esso rechi una elencazione specifica degli argomenti da trattare, affinché i partecipanti siano posti in condizione di comprendere i termini essenziali della discussione.
In relazione alle possibili conseguenze di un ordine del giorno incompleto, il rischio non è di certo quello della nullità, ma sicuramente non preserva da una possibile annullabilità laddove un condomino interessato agisca entro i termini di cui all’art. 1137 c.c., impugnando la afferente deliberazione (cosa che potrebbe accadere anche laddove capiti di deliberare su una tematica addirittura omessa nell’elenco).
E’ curioso notare come nella prassi si faccia un utilizzo della famosa voce “varie ed eventuali”, normalmente inserita alla fine dell’ordine del giorno. In essa si fanno rientrare tutti gli argomenti di discussione non specificamente elencati ed il cui insorgere non era prevedibile. Il problema, in proposito, è che quasi sistematicamente la voce suddetta diventa una sorta di via di fuga nei casi in cui l’amministratore non riesca a definire determinate tematiche, o quantomeno una formula di stile per concludere in maniera formale l’elenco accluso nell’avviso di convocazione.
Vero è che non emergono norme di diritto positivo, che siano apertamente ostative alla possibilità di discutere ed esaminare una qualsiasi tematica inserita, per esclusione, tra le “varie ed eventuali”; però va detto come sia pressoché pacifico che la voce in questione non possa essere utilizzata per argomenti non previsti, soprattutto se di rilevante importanza ai fini della gestione del complesso condominiale. Un suo uso improprio comporta un palese vizio di annullabilità, atteso che andrebbe a ledere la garanzia per i condòmini di poter beneficiare di una consapevole ed informata partecipazione all’assemblea.
Non a caso, la stessa Cassazione già da anni ha fugato qualsiasi dubbio in proposito, ritenendo giusto far comprendere i termini essenziali delle discussioni ed assumere in maniera consapevole le determinazioni conseguenti (così, ex multis, Cass. Sent. 1511/97). Per quanto riguarda il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, occorre che tali elementi favoriscano l’accessibilità a tutti gli aventi diritto.
Quindi, sebbene nella prassi se ne registri un utilizzo indiscriminato soprattutto nella c.d. prima convocazione, occorre favorire riunioni in giorni e ad orari che favoriscano la formazione del quorum costitutivo. Per quanto concerne il luogo, l’assemblea deve convocarsi possibilmente entro i confini della città, o almeno in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i convocati; e deve coincidere con un edificio o un ambiente idoneo e sicuro.