Compravendita: la garanzia per i vizi e gli atti interruttivi della prescrizione annuale

Con l'ordinanza n. 17597/2020 la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in materia di garanzia per i vizi del bene, di prescrizione annuale dell'azione del compratore e degli atti idonei a interromperne il decorso.

Mercoledi 7 Ottobre 2020

Il caso: G.C. deduceva di aver acquistato dalla società Delta s.r.l. mq 70 di mattonelle della società Alfa s.r.l. che presentavano differenze cromatiche e pertanto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la Delta s.r.l., chiedendo declaratoria di risoluzione del contratto in relazione alla quantita' delle mattonelle difettate, con restituzione del prezzo pagato per le stesse e risarcimento del danno.

La Delta s.r.l. si costituiva in giudizio affermando la mancanza di responsabilita', atteso di essere solo rivenditore delle mattonelle e chiamava in causa la Alfa s.r.l. (produttore delle mattonelle) affinche' la tenesse indenne.

il Tribunale riconosceva l'esistenza di un difetto di produzione solo per striature presenti su alcune mattonelle e, respinta la richiesta di risoluzione del contratto, condannava la Alfa s.r.l. ad indennizzare l'attore per Euro 3.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le altre parti.

La Corte d'Appello accoglieva l'appello principale della Alfa s.r.l.

- riteneva fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione della soc. Alfa nei confronti della soc. Delta srl: la consegna del materiale alla societa' Delta era avvenuta "evidentemente" prima del 2.10.2004 (data in cui, come da fattura, il materiale era stato fornito dalla Delta srl all'attore), sicche' la proposizione della domanda nei confronti della Alfa srl (avvenuta con citazione del 2.12.2005) risultava tardiva in quanto proposta oltre il termine di prescrizione annuale dalla consegna di cui all'articolo 1495 c.c., comma 3;

- revocava la condanna della Alfa srl a corrispondere l'indennizzo in favore dell'attore;

- accoglieva l'appello incidentale di G.C. e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita con la Delta s.r.l. in riferimento alle sole mattonelle viziate;

- condannava la Delta s.r.l. al pagamento in favore di G.C. della somma di Euro 5.092,50, oltre interessi legali sulla sorte di Euro 1.260,00 dal 25.10.2004

La Delta s.r.l. ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1495 c.c. relativamente al dies a quo per la prescrizione della garanzia.

La Corte, nel ritenere fondata la doglianza, relativamente alla garanzia per i vizi della cosa ribadisce che:

a) costituisce principio consolidato che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e cio' indipendentemente dalla scoperta del vizio;

b) la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 c.c., e' quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo;

c) però l'articolo 1495, comma 3, c.c., intende sì far decorrere il termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli articoli 2943 c.c. e segg.;

d) che pertanto la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'articolo 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia e che la prescrizione della garanzia per vizi e' interrotta dalla comunicazione al venditore della volonta' del compratore di esercitarla benche' questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela;

e) le manifestazioni extragiudiziali di volonta' del compratore, compiute nelle forme di cui all'articolo 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'articolo 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'articolo 1495 c.c., comma 3, con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 c.c., comma 1;

Decisione: Nel caso in esame,la Corte di merito ha al contrario apoditticamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione, facendo esclusivo riferimento al dettato dell'articolo 1495, comma 3, senza dare specifico conto ne' dell'esatto momento di decorrenza della prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi; la sentenza viene pertanto cassata con rinvio.

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